Quanto costa l’acqua in condominio?

Il riparto delle spese dell’acqua è uno degli argomenti di maggiore discussione in ambito condominiale. Questo perché è un costo che risulta essere di immediata verifica e controllo, cui deve aggiungersi il fatto che, per quanto semplicistica, la ratio di fondo è che più si consuma più si paga.

Al fine di effettuare una corretta ripartizione delle spese idriche è fondamentale conoscere il presupposto giuridico. In primis facciamo riferimento all’art. 1123 c.c. comma 2, il quale stabilisce che “[…] Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne […]”.

Al fine, quindi di determinare “l’uso diverso” la L. 36/94 sostituita dal D.Lgs n. 152/06 ed il D.P.C.M n. 62/94, sanciscono l’obbligatorietà dell’installazione dei contatori di sottrazione. Ma non solo per questo. Occorre ricordare che l’acqua è una risorsa preziosa e vitale e, sebbene sia disponibile in grandi quantità, non è illimitata. Per questo al fine limitare sprechi il legislatore ha imposto l’adozione di misure, quali l’installazione dei contatori di sottrazione, che razionalizzino il consumo idrico.

Ai fini di una corretta ripartizione delle spese dell’acqua è importante capire innanzitutto quanto previsto dal Regolamento Condominiale nel merito, soprattutto in ragione della natura dello stesso. Questo perché se il regolamento è contrattuale e prevede, ad esempio, una suddivisione in parti uguali della spesa idrica, l’amministratore dovrà ottemperare a tale disposizione, senza basarsi sul consumo che ognuno ha effettuato.

In ultimo, ma non per importanza, occorre comprendere cosa preveda il regolamento dell’Ente Erogatore. Ad esempio nella regione Puglia, nella quale io opero, il Regolamento del Servizio Idrico dell’Acquedotto Pugliese stabilisce in che modo debba essere effettuata la ripartizione delle spese, quali siano i metri cubi per ogni fascia, il costo ad esse associato, ecc. È, pertanto, fondamentale conoscere quanto disposto nel suddetto Regolamento per ottenere una ripartizione dei consumi dell’acqua senza errori.

Il passo successivo è ovviamente quello di saper leggere la fattura, per verificare che le somme richieste corrispondano al servizio fruito, che le somme imputate siano corrette insomma che tutti i dati siano esatti.

Per procedere alla ripartizione delle spese calcolate in fattura occorre rilevare le letture sia dei singoli contatori di sottrazione, sia del contatore generale. Non ci si deve stupire se la sommatoria delle letture dei singoli contatori di sottrazione non coincida con quella del contatore generale. Questo può dipendere dal fatto che ci siano delle dispersioni, ma più semplicemente dal fatto che quando si rilevano le letture non si sospende l’approvvigionamento idrico al condominio.

Una volta prese le letture occorre determinare i metri cubi effettivamente consumati dai singoli condomini, semplicemente sottraendo dalla lettura effettuata quella precedente.

Sebbene possa sembrare banale dirlo, si ricorda che con il passare del tempo i consumi possono rimanere costanti oppure crescere. Mai e poi mai possono essere negativi, ad eccezione del solo caso in cui il contatore di sottrazione sia stato montato al contrario.

E se mancano i contatori di sottrazione, come si ripartiscono le spese? Viene in soccorso l’art. 1123 c.c. 1° comma che stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Tant’è che recentemente anche il Tribunale di Roma con la sentenza 30 gennaio 2017 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale già consolidato e pertanto, che in assenza di contatori di sottrazione, le spese per il consumo di acqua vengono suddivise in base ai millesimi.

L’acqua, considerata un bene comune ed essenziale, sta diventando sempre più cara e dalle ultime rilevazioni si è potuto constatare che il costo dell’acqua è in notevole aumento. A livello regionale, le tariffe più elevate si riscontrano in Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Puglia.

Tornando al regolamento delll’AQPugliese vengono definite le fasce di consumo e ad ognuna viene attribuito un costo.

Benché possa sembrare ridondante asserirlo, di norma più grande è il condominio maggiore sarà il consumo, e quindi il costo. Con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di morosità. Per questo motivo l’AQP, con Deliberazione n. 655/R/IDR/2015 del 23.12.2015 ha ridefinito la regolamentazione della qualità contrattuale del servizio idrico

integrato ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono.

Tale ridefinizione si concretizza nella fatturazione:

– Quadrimestrale: 101 < mc < 1000

– Trimestrale: 1001 < mc < 3000

– Bimestrale: mc > 3000

Adottare siffatta soluzione, fa si che per le realtà in cui si registrano maggiori consumi idrici, in caso di morosità, Aqp possa agire in tempi più rapidi per rientrare dei propri crediti.

Oltre ai costi relativi ad acqua e fogna, il Regolamento del Servizio Idrico dell’AQP stabilisce anche l’imputazione di una quota fissa a titolo di nolo contatore. Tale quota va corrisposta sia per il servizio idrico (quota fissa acqua), sia per quello fognario (quota fissa fogna), ogni singolo anno. Le suddette quote possono subire delle variazioni, che vengono comunicate ad ogni fatturazione tramite un apposito schema riepilogativo in cui si riportano tutte le tariffe applicate.

Essendo fisse, va da sé che restano costanti nell’arco dell’anno. Ciò significa che se l’amministrazione effettua più letture nel corso dell’esercizio, dovrà ripartire le quote suddette in misura proporzionale al tempo, in modo tale che alla fine dell’esercizio, sommando le quote di ogni ripartizione, si ottenga il valore imposto dall’Ente erogatore.

La corretta definizione delle quote fisse è fondamentale ai fini dell’individuazione di potenziali dispersioni, soprattutto per comprendere se queste debbano ritenersi fisiologiche ovvero patologiche.

Oltre alle voci descritte fino ad ora, in fattura vengono imputati altri costi. A partire, infatti, dalla terza emissione 2013 l’AQP inserisce in bolletta un contributo obbligatorio nella grandezza di millesimi di euro per ogni mc di acqua consumato in favore dei terremotati di Emilia e Romagna, a seguito di decisione presa da parte dell’Autorità Idrica Pugliese, con deliberazione del Consiglio Direttivo del 29.04.2013 . Pertanto, in Puglia i cittadini oramai da 4 anni continuano a versare delle somme e non si sa fino a quando, pur condividendo il principio della solidarietà nei riguardi dei terremotati, ma a mio parere dovrebbe essere un atto di donazione liberale e non imposto da un Ente erogatore di acqua.

A questo aggiungasi che dallo 01.06.2014 è entrato in vigore il metodo di calcolo del deposito cauzionale, in ottemperanza alle disposizioni indicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con le delibere n.86 del 28 febbraio 2013 e n.643 del 27 dicembre 2013.

Secondo le predette delibere adottate il deposito cauzionale dovrà essere applicato a tutti i clienti, ad eccezione degli usi pubblici, sulla base del consumo medio storico della singola utenza riferito all’anno solare precedente ovvero, in mancanza di consumo storico, del consumo medio annuo per tipologia d’uso.

Il calcolo del deposito cauzionale è funzione delle quote fisse e variabili, in applicazione della tariffa vigente ed in rapporto al servizio di cui l’utenza fruisce, sebbene per gli usi domestici con più di un modulo contrattuale è applicata una riduzione del 40%.

I nuovi contratti beneficiano di una dilazione in fattura, con l’addebito di tre rate consecutive di importo pari al 50%, 25% e 25%. Per usi diversi dal domestico e con consumi superiori a 500 mc/anno sono previste forme di garanzia alternative al deposito cauzionale.

Il deposito non viene addebitato – o qualora addebitato viene restituito – agli utenti destinatari di bonus idrico, ed ai domiciliati SEPA che abbiano registrato nell’anno solare precedente consumi inferiori a 500 mc.

Il ricalcolo del deposito cauzionale viene effettuato annualmente, secondo le medesime modalità. Per il solo anno successivo, questo non avrà luogo qualora la variazione di consumo non sia superiore al 20% in più o in meno rispetto al consumo adottato per la determinazione del deposito dell’anno precedente.

Qualora il ricalcolo del deposito produca un credito a favore del cliente, questo sarà restituito con la prima fattura utile. Diversamente, qualora il ricalcolo evidenzi un debito, lo stesso sarà addebitato in due rate nelle due successive fatture consumi..

Il deposito cauzionale è fruttifero e quindi, in caso di restituzione, viene maggiorato degli interessi legali, con l’aliquota vigente, a partire dalla data di versamento e comunque non antecedente il 01 giugno 2014.

Una volta imputate tutte queste voci di spesa, si otterrà un valore che andrà confrontato con quanto fatturato dall’AQP. Questo perchè, proprio sulla scorta di quanto detto, i valori non possono coincidere.

Nel caso in cui ciò dovesse accadere è molto probabile che ci si trovi di fronte ad irregolarità. Questo perché nel caso in cui non venga comunicata l’autolettura, i consumi fatturati risultano essere presunti, ossia sono determinati sulla base di quelli pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Va de plano che tale identità non possa sussistere. Non solo. Come detto l’Ente imputa il costo per il totale dei mc consumati, non conosce il consumo del singolo condomino. Quindi potrà esserci il condomino che non ha consumato acqua, così come il condomino il cui consumo interessa l’ultima fascia ossia quella più costosa.

Pertanto, avere una perfetta coincidenza tra quanto deriva dal piano di riparto e quanto fatturato da Aqp, inficia la ripartizione stessa non permettendo di comprendere se nel corso del tempo vi siano state dispersioni, positive o negative, e, conseguentemente, non è possibile monitorare lo stato in cui si trova il sistema idrico.

In ogni caso, per agevolare l’attività dell’amministratore di condominio in favore degli amministrati, si consiglia di inserire sempre il consumo dell’acqua in bilancio, in modo che i condòmini paghino con la quota mensile anche la quota parte acqua secondo i consumi storici di ciascun condòmino, in modo da evitare distacchi e sospensioni di fornitura da parte dell’Ente erogatore, quando nelle guerre dei riparti di acqua, vi sono condòmini puntuali nel versamento delle somme rispetto a chi invece si rifiuta di corrispondere quanto dovuto. Da quanto detto si comprende come i condòmini, devono pagare non solo l’acqua che hanno consumato, ma anche le quote fisse indicate da ciascun Ente e inserite nella fattura, oltre alla voce del deposito cauzionale, l’aggiunta dell’IVA e tutto quanto indicato nella fattura. Non di rado, negli ultimi tempi, alcuni condòmini, ove possibile, si distaccano dal condominio, richiedendo all’Ente un contatore autonomo, in modo da gestire indipendentemente i consumi, senza essere soggetti alla gestione interna dei riparti condominiali.

Ricordo le due condanne ricevute dall’Italia da parte della Corte di Giustizia europea per inadempienze su sistema delle reti fognarie e trattamento delle acque reflue. Nel 2014 è stata avviata una nuova procedura di infrazione che interessa 817 agglomerati di cui 175 in Sicilia, 128 in Calabria e 108 in Campania.

A questo si aggiungono le indagini istruttorie dell’Antitrust nei confronti di quattro società che gestiscono il servizio idrico: Abbanoa (Sardegna), Acea Ato2 (Lazio centrale e Roma), Gori (Campania), CITL (provincia di Caserta): nel complesso le società in questione sono state sanzionate per pratiche commerciali scorrette nella procedure di fatturazione, richieste di pagamento di morosità pregresse ai nuovi clienti subentranti, modalità di gestione dei reclami e procedure di messa in mora e distacco.

Dott.ssa Maria Rosaria Monsellato 
ALAC APPC LECCE


fonte: iussit.com

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