Le detrazioni fiscali previste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili consentono il risparmio fiscale ai fini Irpef da pagare a fine anno nel 730 e nel modello unico.
Ricordiamo quindi che, al momento di ristrutturare casa, la propria abitazione o un qualsiasi immobile, nell’ambito delle detrazioni fiscali del 36% o del 55%, si commettono errori imperdonabili che fanno perdere tutto o parte dell’agevolazione fiscale. Qui vediamo come fare per non commettere errori.
Queste sono novità approfondite nell’articolo dedicato proprio alle detrazioni per le ristrutturazioni di casa. Nell’ambito di queste poche righe invece si fa una sintesi degli errori da non commettere per ottimizzare il proprio risparmio fiscale o peggio ancora non goderne proprio Per qualche errore insanabile.
Indicate nel bonifico che si tratta di un lavoro oggetto di detrazioni fiscali
Primo fra tutti forse l’errore più grave consiste nell’omettere l’indicazione che trattasi di lavori di ristrutturazione, per ristrutturare, al momento di effettuare il bonifico alla ditta appaltatrice che effettuerà lavori di ristrutturazione in quanto la mancata indicazione rende nulla la detrazione e non sono previste azioni volte a correggere il danno nemmeno in autotutela. Nel bonifico infatti dovrete indicare che le somme sono destinate a pagare una ditta che si è occupata di lavori in quanto questa sarà applicata una ritenuta d’acconto particolare sui bonifici e che permetterà al tempo stesso all’agenzia delle entrate. L’indicazione del bonifico parlante applicherà sul bonifico la ritenuta d’acconto sui lavori di ristrutturazione per questo se vi chiama la ditta incavolata dicendovi che gli avete bonificato di meno fateglielo presente (ve lo dico perchè mi è capitato).
Indicate correttamente in dichiarazione 730 o modello unico le coordinate delle rate
L’omissione di questo particolare adempimento determinerà la assoluta insanabilità dell’errore impedendo di godere delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sulla manutenzione di casa.
Non è consentito inoltre l’uso del contante o assegni o contanti e neanche finanziamenti.
Qualora inoltre indicaste sulla dichiarazione dei redditi modello 730 o nel modello Unico a seconda di quello che utilizzate una rata di importo diverso rispetto a quello consentito oppure come spesso accade ne indicate una di un’altra annualità (la nona invece che la decima) perderete il beneficio su quella singola rata.
Ottimizzare il beneficio fiscale
Inoltre, per ottimizzare il beneficio fiscale ottenibile dai lavori di ristrutturazione e manutenzione, state anche attenti a verificare che vi vengano applicate le aliquote iva corrette o che voi siate in grado di riconoscere quei lavori che potenzialmente potrebbero fruirne ma che l’effettiva applicazione dipende da nostri comportamenti.
Alcuni volte infatti si va non in automatico e non viene applicata l’Iva agevolata ma è necessario da porre in essere alcuni adempimenti che possono essere comunicazioni o autocertificazioni o indicazioni al soggetto venditore o appaltatore come indicato negli articoli dedicati all’Iva agevolata del 10% o del 4%.
Superati invece alcune difficoltà che erano emerse nell’ambito della operatività ci si trova di fronte a casi in cui erano più soggetti a pagare lo stesso lavoro e le fatturare erano intestate a soggetti diversi; diciamo che in questo caso qualora vi siano più persone immagini coniugi o più persone che sono proprietari dello stesso immobile e che sostengono la spesa di ristrutturazione, non sarà richiesto di effettuare tanti bonifici quante sono le persone ma è necessario che il bonifico riporti i codici fiscali di ognuno quindi di ciascuno dei soggetti che hanno partecipato alla spesa.
Gli altri di converso per poter fruire della detrazione fiscale nel 730 o nel modello Unico indicheranno i dati richiesti per identificare soggetto ed importi per poter godere della detrazione fiscale.
Inoltre non sarà più richiesto neanche di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera per i lavori che prima determinava invece l’applicazione di sanzioni mentre invece dal 14 maggio 2011 non è più richiesto.
La comunicazione di fine lavori
L’abbandono di questa prescrizione normativa, insieme anche a quella che richiedeva la comunicazione di fine lavori non determinala decadenza delle detrazioni fiscali sule ristrutturazioni immobiliari. Ora infatti vale la Scia o anche la CILA che è ancora più semplificata che basterà far fare al vostro architetto e se non lo usate contattatene uno perchè serve, a cui chiederete di presentarla e non servirà più la DIA di fine lavori che in molti casi non veniva poi neanche presentata.
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