“In un condominio l’amministratore spesso prende decisioni in ordine alle modalità di uso dei beni in comune ed organizzazione del lavoro dei dipendenti, talvolta in contrasto con le esigenze dei condomini. Cosa è possibile fare perché ciò non accada più.”
L’articolo 1133 c.c. stabilisce che i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137 c.c..
L’obbligatorietà dei provvedimenti presi dall’amministratore è la naturale conseguenza del fatto che egli è nominato dall’assemblea — che è l’organo deliberativo del condominio — o dal giudice in sostituzione della stessa.
Il ricorso all’assemblea non sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dall’amministratore e può essere esperito in qualsiasi momento, senza alcun termine di decadenza, trattandosi di un rimedio volto a provocare un controllo della stessa assemblea sull’operato dell’amministratore.
La circostanza che i singoli condòmini possono ricorrere all’assemblea condominiale contro i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri consente di affermare, argomentando per analogia, che anche l’amministratore può rivolgersi all’assemblea condominiale per provocarne una deliberazione che sancisca la disciplina da lui adottata per l’uso delle cose comuni, al fine di vincere l’asserita resistenza di uno dei condòmini. In realtà si dovrebbe propendere per la tesi che sostiene che ambedue i ricorsi sono soggetti al termine dei trenta giorni e che scaduto tale termine al condomino non rimarrà che eventualmente impugnare la decisione assembleare e non più l’atto dell’amministratore.
In realtà se i comportamenti avessero a ripetersi è opportuno richiedere la convocazione di un’assemblea dove venga approvato un regolamento che limiti i poteri di gestione dell’amministratore con particolare riferimento agli argomenti di interesse, con il prevedere il previo ricorso all’autorizzazione assembleare.