Non si può molestare le persone se lo scopo è quello di recuperare dei crediti benché legittimamente dovuti: infatti, i diritti della persona non possono essere messi sullo stesso piano di quelli a natura patrimoniale. Così, secondo una recente sentenza della Cassazione, il padrone di casa a cui l’inquilino non paghi ripetutamente i canoni di affitto non lo può stressare di continuo, bussando all’appartamento o, nel caso di esercizio commerciale, interferendo con la sua attività. Un tale comportamento, infatti, potrebbe far scattare non solo il reato di molestia o disturbo alle persone, ma anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E questo perché il recupero dei crediti è un diritto perseguibile non con qualsiasi mezzo, anche di coercizione psicologica, ma solo con quelli previsti dalla nostra legge: ossia l’azione civile (decreto ingiuntivo, causa ordinaria o, nel caso deciso dalla sentenza in commento, con una azione di sfratto per morosità).
Dunque, chi molesti l’inquilino moroso non può invocare, a propria discolpa, quell’articolo del codice penale secondo cui l’esercizio di un proprio diritto (…) esclude la punibilità per i reati. La norma in questione si applica invece a casi come lo sciopero collettivo o il diritto di cronaca del giornalista a scapito della altrui reputazione o ancora il comportamento del dipendente che frughi nelle carte dell’azienda per trovare le prove che incriminano di mobbing il suo datore di lavoro.
La vicenda Nel caso deciso dalla Corte, il padrone di casa, per riscuotere canoni di locazione relativi a un negozio, si era ripetutamente recato presso l’esercizio commerciale dell’affittuario e aveva interferito sulla sua conduzione.
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