Quota inquilini TASI: a chi spetta versarla?

Entro la scadenza del 16 giugno prossimo gli inquilini di alcuni comuni dovranno versare la cosiddetta quota inquilini della Tasi e nel seguito vediamo chi deve pagare e quanto e soprattutto come capirlo dal momento che non potrei scrivere cosa avviene a livello di singolo comune cercando al solito di fornirvi qualch strumento utile per darvi chiarimenti.

Novità dalla legge di stabilità 2016
Dal primo gennaio 2016 la Legge di Stabilità 2016 cancella di fatto la quota inquilino a carico dell’inquilino affittuario locatario limitatamente alle case destinate ad abitazione principale che era stato introdotto dalla legge 147 del 2013.
La stessa novità si estende anche al comodatario con la stessa destinazione nel caso di contratto di comodato tra proprietario e inquilino.
La quota del proprietario resterà invariata per cui non abbiamo una ridistribuzione del prelievo in questo caso ma una diminuzione effettiva delle tasse sull’abitazione principale. Il proprietario pertanto continuerà a pagare la suo quota che andrà dal 70% al 90% a seconda delle delibera comunale.
Dal 2016 la quota dell’inquilino sarà azzerata, se l’unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
Nulla cambia per il possessore dell’immobile, che pagherà l’Imu ed eventualmente la Tasi sulla casa (nella misura del 90%, nel silenzio del Comune). Lo stesso accade per gli altri occupanti, ad esempio i titolari di leasing o gli inquilini di seconde case o locali commerciali: per loro la «quota occupante» rimane.

Chi versa la quota inquilini TASI
Anche i contribuenti che sono in affitto dovranno versare la TASI in quanto come disciplinato i Comuni possono imporre a questi il pagamento di parte della TASI che altrimenti sarebbe a carico del proprietario totalmente applicandogli o acclandolgi il pagamento di una percentuale che può andare dal 10 per cento (milano per esempio) al 30 per cento (Roma) e non può non esserci. Ossia gli inqulini la dovranno pagare per forza perchè il comune non ha il potere di azzerarla. Tuttavia la delibera può contenere una divisione a livello di tipologia di immobile e di condizione dell’inquilino che se la utilizza come abitazione principale potrà per esempio beneficiare di aliquote ridotte se lo ha deliberato il comune.
L’imposta comunque non è dovuto se vale meno di 12 euro.

Ovviamente non sono in grado dirvi quali comuni hanno applicato l’una o l’altra ma vi posso fornire degli importanti riferimenti dove trovare la soluzione. Potete infatti:

  • andare sul sito del comune dove è ubicato l’immobile affittato. A tal proposito vi segnalo il sito dei comuni d’Italia.
  • consultare il sito del MEF (ministero economia e finanze) dove troverete le delibere che i comuni hanno presentato dove troverete questa informazione nelle diversa è la situazione dei Comuni (Bologna, per esempio, ma casi analoghi sono molto frequenti) dove la Tasi riguarda solo l’abitazione principale, e quindi esenta di fatto sia i proprietari (che però pagano l’Imu) sia gli inquilini degli altri immobili.Nel caso in cui la delibera non riporti questa casistica l’inquilino sarà tenuto a versare il minimo ossia il 10% della tasi totale a carico del proprietario.

TASI dal 2015
Dal 2015 il versamento della prima rata della TASI si effettuerà sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente semprechè il comune non abbia deliberato diversamente.
Riferimenti normativi:
D.L. n. 16/2014 (art. 1, comma 1, lettera b)
Legge n. 147/2013, articolo articolo 1, comma 688 e ss.


 

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