Assemblea di Condominio: chi può far valere i vizi della convocazione?

I condomini non possono far valere i vizi relativi alla convocazione indirizzata ad altri condomini.

Ciò vale anche per i vizi relativi al conferimento di deleghe ed alla sua forma, quando si riferiscano ad altri condomini.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Taranto con la sentenza del 16 dicembre 2015, n. 3884.

Il Tribunale muove le proprie motivazioni dal principio secondo cui detti comportino annullabilità della delibera e non nullità, in tal modo si applica, in tema di legittimazione attiva, l’art. 1441 c.c. il quale dispone che “L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge” estendendo di fatto una norma prevista in materia contrattuale alle delibere condominiali.

La motivazione del Tribunale si basa anche sulla pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082) che: “In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 l. 11 dicembre 2012 n. 220”.

Secondo il Tribunale di Taranto, il 2° comma dell’art. 1137 dove è previsto che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento” non possa considerarsi quale deroga all’art. 1441 c.c., posto che si tratta di previsione generale sulla legittimazione ad impugnare le delibere invalide, che non è detto che contempli anche il caso in cui la violazione formale riguardi esclusivamente un condomino diverso da quello che agisce in giudizio.

In altri termini l’art. 1137 c.c. 2° co. lascerebbe uno spazio normativo nel quale, si inserirebbe la regola generale fissata in materia di annullabilità del contratto dall’art. 1441 c.c.


di Mauro Lanzieri

Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/condominio-assemblea-condominiale

 

Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *