di Pietro D’Antò – Avvocato
“Nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 1, l’amministratore di condominio non è, legittimato a resistere in giudizio per il condominio senza autorizzazione dell’assemblea, atteso che la “ratio” del secondo comma dello stesso art. – che consente di convenire in giudizio l’amministratore per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio – è soltanto quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anziché citare tutti i condomini, mentre nulla, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea (Cass. 22294/2004). D’altra parte, l’amministratore del condominio, nelle materie che esorbitano dalle attribuzioni, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione “(Cass. 18331/2010” – E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 2859 del 7 febbraio 2014 –
La stessa S. C., poi, precisa che “la deliberazione di autorizzazione o di ratifica dell’assemblea del condominio relativa alla costituzione dell’amministratore nel giudizio di cassazione, operando soltanto per la rispettiva fase del procedimento, non sana la mancanza della preventiva autorizzazione assembleare concernente l’appello formulato dallo stesso amministratore avverso la sentenza di primo grado” (Cass. 15838/2012).
Tratto dalla sezione “Giurisprudenza” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.