Avv. Pietro D’Antò, “Il Condominio Nuovo”
“In materia di condominio degli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, cioè siano prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell’edificio (Cass. 23-4-1981 n. 2408). La relativa valutazione integra un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. 18-1-1984 n. 428). Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di Appello, abbia correttamente, escluso il carattere voluttuario dell’innovazione deliberata, non potendosi attribuire un simile connotato a un’opera che, benchè non strettamente necessaria, si riveli comunque utile per il Condominio, comportando, come nel caso in esame, ” un oggettivo miglioramento della funzionalità del fabbricato”, tenuto conto delle oggettive condizioni e dell’importanza dell’edificio, e cioè che l’apertura di un nuovo accesso da una strada più larga e pianeggiante, costituisce un oggettivo miglioramento rispetto al precedente unico accesso da altra via, strada di larghezza esigua ed in salita, facilitando anche le operazioni di carico e scarico di oggetti ingombranti e la sosta di vetture per il trasporto di persone e di cose.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 10483 del 21 maggio 2015)
Articolo tratto dalla rubrica “Giurisprudenza” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.