Apertura nuovo varco: è opera voluttuaria?

Avv. Pietro D’Antò, “Il Condominio Nuovo”


“In materia di condominio degli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, cioè siano prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell’edificio (Cass. 23-4-1981 n. 2408). La relativa valutazione integra un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. 18-1-1984 n. 428). Nella specie,  la S.C.  ha ritenuto che la Corte di Appello, abbia correttamente, escluso il carattere voluttuario dell’innovazione deliberata, non potendosi attribuire un simile connotato a un’opera che, benchè non strettamente necessaria, si riveli comunque utile per il Condominio, comportando, come nel caso in esame, ” un oggettivo miglioramento della funzionalità del fabbricato”,  tenuto conto delle oggettive condizioni e dell’importanza dell’edificio,  e cioè che l’apertura di un nuovo accesso da una strada più larga e pianeggiante, costituisce un oggettivo miglioramento rispetto al precedente unico accesso da altra via, strada di larghezza esigua ed in salita, facilitando anche le operazioni di carico e scarico di oggetti ingombranti e la sosta di vetture per il trasporto di persone e di cose.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 10483 del 21 maggio 2015)


Articolo tratto dalla rubrica Giurisprudenza de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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