Scioglimento anticipato della locazione: possibile se il condominio è rumoroso

Il vicino del piano di sotto è solito suonare la chitarra elettrica alle 7 di mattina? Il condizionatore del dirimpettaio fa un rumore assordante? Il cane dell’appartamento accanto abbaia giorno e notte? Se sei in affitto e il tuo appartamento è vittima dei frastuoni del condominio questa potrebbe essere una valida ragione per recedere dalla locazione, senza dover necessariamente aspettare la fine del contratto.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che, tra i gravi motivi che consentono lo scioglimento anticipato della locazione, rientrano anche i rumori superiori alla normale tollerabilità. In altre parole, l’inquilino non è tenuto a sopportare il vicino rumoroso, i guaiti del cane o il fastidioso impianto caldo/freddo sul terrazzo adiacente; tantomeno è obbligato a far causa al vicino scostumato per poter recuperare la tranquillità acustica. Egli può limitarsi ad abbandonare l’appartamento, dando un preavviso di almeno sei mesi al padrone di casa. Sarà quest’ultimo, poi, a rivalersi contro il condomino rumoroso per ottenere da questi il risarcimento del danno derivato della perdita del contratto di locazione.

Questo discorso può essere fatto, in generale, per qualsiasi tipo rumore purché sia:

– sopravvenuto: ossia non doveva essere presente nel momento in cui l’inquilino ha visionato l’appartamento e lo ha ritenuto di proprio gradimento (così non sarebbe, per esempio, nel caso di rumore di un treno le cui rotaie passino vicino l’immobile);

– imprevedibile: non doveva essere prevedibile, al momento della stipula del contratto di locazione, usando l’ordinaria diligenza (così non sarebbe, per esempio, nel caso di un appartamento posizionato al primo piano, sopra un locale notturno che, d’estate, è solito posizionare tavolini e amplificatori all’esterno);

– proveniente da terzi: per come è ovvio che sia, il rumore non deve dipendere dall’appartamento stesso dato in affitto (per esempio, nel caso in cui il padrone di casa abbia installato un’autoclave vetusta o qualora le persiane cigolino col vento);

– superiore alla normale tollerabilità: circostanza che viene valutata, con appositi strumenti tecnici, dal perito del giudice.

Ebbene, in tutti questi casi, l’inquilino è sempre tutelato in primissima battuta. Basterà una lettera inviata al padrone di casa per far cessare ogni efficacia del contratto di affitto, anche se non ancora scaduto.


 

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