Corte di Appello di Napoli, Sez. II Civile,
sentenza 08.10.2014
RIMBORSO ANTICIPAZIONI
“L’amministratore di condominio non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l’amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’art. 1720 cod. civ – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte, dell’assemblea (Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011; Sez. 2. Sentenza n. 18084 del 20/08/2014).
Di conseguenza, l’amministratore avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente le spese erogate, provando sia le forniture e i servizi ricevuti da terzi, sia di aver provveduto al pagamento, sia di aver personalmente fatto fronte con propri fondi a queste spese, che dovevano risultare superiori agli incassi”
“Il rimborso delle anticipazioni spetta solo se l’anticipazione è stata legittimamente approvata”.
Fonte: Iussit.com









