L’amministratore può intraprendere azioni giudiziali senza autorizzazione dell’assemblea?

L’amministratore di condominio è legittimato a intraprendere tutte le azioni giudiziali a tutela dei diritti del condominio e, quindi, degli stessi condomini; egli può così decidere di avviare la causa o difendere il condominio da un’azione intentata da altri senza bisogno di ricevere, prima, una specifica autorizzazione da parte dell’assemblea i condomini. Egli, infatti, può agire anche autonomamente .

Ciò, ovviamente, quando siano in gioco questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali (indicate dal codice civile); diversamente occorre sempre il benestare (preventivo o successivo, tramite ratifica) dell’assemblea. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.

Tale libertà di manovra per l’amministratore di condominio si giustifica con la necessità di rendere più agevole e rapida la difesa processuale degli interessi del condomini e, quindi, dei singoli proprietari; parallelamente l’amministratore ha anche libertà di scelta nell’affidamento del mandato processuale all’avvocato di sua fiducia. L’individuazione del professionista che difenderà il condominio, quindi, è di competenza dell’amministratore che non deve, a tal fine, chiedere permessi o pareri ai condomini.

Quanto alle materie di spettanza dell’amministratore, in passato la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio relativamente ad una causa sull’esistenza di una servitù prediale, su una domanda di demolizione e, più in generale, in tutte le materie indicate dall’art. 1130 del codice civile a cui si rimanda (sono ben 10). Solo quando la causa eccede i limiti previsti da tale norma, l’amministratore ha l’onere di premunirsi con una specifica delibera assembleare ovvero, alla prima occasione utile, deve ottenere la ratifica da parte dell’assemblea.

Nel caso in cui il condominio sia stato citato in giudizio per una questione che eccede le competenze dell’amministratore e quest’ultimo non riesce a convocare l’assemblea in tempo utile, può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole al condominio senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo successiva ratifica da parte di quest’ultima.

L’amministratore quindi ha la possibilità di agire in via d’urgenza fermo restando l’obbligo di informarne subito l’assemblea e chiedere la sua approvazione successiva (che può essere richiesta anche dallo stesso giudice, nel corso della prima udienza).

leggi sentenza


 

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