Non sempre è facile individuare quale soggetto può impugnare la delibera dell’assemblea di condominio e questo perché sono numerose le ipotesi che potrebbero configurarsi. Cerchiamo di analizzare tutti i possibili casi.
Chi può impugnare la decisione dell’assemblea?
Innanzitutto per poter impugnare una delibera assembleare è necessaria la qualità di condomino. Quindi, colui che abbia firmato solo il compromesso non ha alcuna voce in capitolo.
Inoltre, i condomini che possono impugnare la delibera sono:
– quelli che erano assenti all’assemblea
– o dissenzienti all’assunzione della delibera
– o astenuti dal voto.
Secondo la Cassazione ha diritto a impugnare anche il condomino che si è allontanato dall’assemblea, salvo che non abbia conferito delega ad altro soggetto che abbia votato a favore della delibera.
Inquilino o padrone di casa, usufruttuario o nudo proprietario?
Il condomino non proprietario dell’immobile non ha diritto a impugnare una delibera riguardante le spese straordinarie perché manca l’interesse concreto, in quanto tali oneri devono essere sostenuti solo dal proprietario. Non contano né i vincoli di parentela tra chi abita un alloggio e chi ne è titolare, né il fatto che il destinatario degli avvisi di convocazione dell’assemblea sia sempre stato chi vive nell’immobile. Quindi quando si trattano atti di straordinaria manutenzione, solo il nudo proprietario dell’immobile ha diritto a partecipare all’assemblea e ad essere convocato. È quanto ricordato questa mattina da una sentenza della Corte di Appello di Milano (nel caso di specie è stato negato il diritto a impugnare al condomino titolare del solo diritto di abitazione e non proprietario di un immobile, ma padre di questi).
Al contrario, l’inquilino può impugnare la delibera solo per quelle assemblee cui ha partecipato, aventi ad oggetto l’approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Chi non può impugnare la delibera dell’assemblea?
Non sono legittimati ad impugnare i condomini che:
– hanno votato a favore della delibera; in tal caso, il divieto di impugnare riguarda non solo la delibera nei cui confronti non si sia dissentito, ma anche tutte quelle successive che ne costituiscono una conferma o una mera esecuzione della precedente;
– non hanno partecipato all’assemblea ma hanno conferito delega, se il delegato ha votato a favore della delibera;
– hanno aderito o accettato implicitamente irregolarità formali della delibera;
– nel caso di comproprietari che abbiano nominato un loro rappresentante in assemblea, qualora questi abbia votato a favore della decisione.
Non possono inoltre impugnare una delibera assembleare in quanto estranei al condominio:
– l’amministratore del condominio a meno che, eccezionalmente, non impugni l’invalidità della delibera nell’interesse del condominio per contrastare la domanda giudiziale di un condomino fondata sull’esistenza di quella delibera invalida;
– il condomino che ha venduto l’immobile dopo che si è perfezionato il trasferimento di proprietà, in quanto ha perso la qualità di condomino;
– il conduttore non validamente avvertito dal proprietario, per le assemblee cui ha diritto di voto (può solo esercitare un’azione di risarcimento danni nei confronti del proprietario);
– il nuovo acquirente di un immobile condominiale fino al momento della notifica (o comunque della notificazione) dell’avvenuto passaggio di proprietà.
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