Ma cosa accade quando ad un cambio di amministratore non faccia prontamente seguito la consegna dei documenti fra chi esce e chi subentra nell’incarico? Una delle prime azioni che l’amministratore subentrante potrà compiere è quella di rivolgersi subito al collega svogliato (magari anche a mezzo di studio legale, per dare maggior risalto alla propria iniziativa) richiedendo l’immediata consegna di ogni documento relativo al condominio.
Qualora tale invito (sarebbe meglio dire diffida) cada nel vuoto, l’amministratore si dovrà necessariamente (facoltà questa che potrebbero esercitare anche i singoli condòmini) rivolgere ad un legale, il quale presumibilmente chiederà al Tribunale competente (quello dove sorge il condominio) di emettere un provvedimento di urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) che condanni il vecchio amministratore alla immediata consegna dei documenti.
Che sussistano al tal proposito i necessari requisiti di legge (cioè ragioni evidenti che facciano sì che una sentenza emessa coi normali tempi processuali non sarebbe di grande aiuto al ricorrente) è stato sottolineato da diversi tribunali in tempi anche molto recenti. Da ultimo, il Tribunale di Torino (estensore Di Capua), pochi mesi fa (ordinanza 7/7/2014), ha accolto il ricorso (per presentare il quale l’amministratore non necessita di esplicita delega da parte dell’assemblea) in base all’articolo 700 di un condominio. E ha condannato il vecchio amministratore (oltre che al rimborso delle spese processuali) all’immediata consegna di tutta la documentazione contabile e amministrativa.
In questo caso l’amministratore inadempiente passa dalle responsabilità di tipo civile a quelle (più gravi) di diritto penale. Si legga in proposito quanto ancora recentemente precisato dalla Cassazione con la sentenza 31192/2014: «rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari (…) compreso quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c.».
L’amministratore che non restituisca i documenti del condominio risponde quindi anzitutto di appropriazione indebita aggravata (in quanto compiuta «con abuso di relazioni originate da prestazione d’opera», come riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione penale, sentenza 29451/2013), e in seguito (se la consegna non avvenga neppure dietro ordine esplicito del Tribunale) all’ulteriore responsabilità penale relativa alla mancata ottemperanza di un provvedimento cautelare.
Così stando le cose, si può affermare che al condominio (e al condòmino) non mancano i mezzi per conseguire un’efficace tutela giudiziale per ottenere in via coercitiva la consegna dei documenti condominiali da parte dell’ex amministratore.