Citofono condominiale: ripartizione spese

Nel nostro condominio si dovrà procedere alla sostituzione dell’impianto citofonico esistente, per problemi di cattivo funzionamento: per ripartire tra i condòmini la spesa per l’installazione del nuovo impianto si devono usare le tabelle millesimali (che evidenziano il criterio della ripartizione in base all’altezza dei piani di ubicazione delle singole unità immobiliari)?

Nel caso in cui vi sia un regolamento di tipo contrattuale (quello cioè allegato al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in tutti i successivi) che disciplina la ripartizione, esso dovrà obbligatoriamente trovare applicazione.

Diversamente, nel caso di regolamento di tipo assembleare nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento condominiale e l’esterno (citofono) possono distinguersi parti comuni (il quadro esterno e comunque tutta la parte dell’impianto che precede la diramazione dei cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Da ciò la necessità di distinguere, anche in sede di riparto delle spese di installazione, la parte comune da quelle di proprietà individuale: si ritiene che la prima vada ripartita sulla base della tabella millesimale, e che le seconde gravino interamente su ciascun condomino in ragione della loro obiettiva entità.

Per precisione va però citata una datata sentenza del Tribunale di Bologna, del 22 maggio 1998, secondo la quale, quanto alle parti di proprietà comune dell’impianto, la suddivisione delle spese di installazione va effettuata in quote identiche, sulla considerazione che la cosa comune era, per consistenza e funzione, destinata a servire ugualmente e indiscriminatamente le singole proprietà.


laleggepertutti

 

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