Nuovi adempimenti per gli amministratori condominiali pugliesi: obbligatorio il fascicolo del fabbricato

Sergio Melluso – “Il condominio Nuovo”


Lo scorso 26 Maggio 2014 sul Bollettino ufficiale regionale n.66 è stata pubblicata la Legge regionale n.27 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni ‐ Istituzione del fascicolo del fabbricato”.

Tale norma ha il precipuo scopo di censire e catalogare il patrimonio edilizio, tutelando la sicurezza dei cittadini. Il sistema integrato e informatizzato permetterà di verificare lo stato di conservazione degli immobili sul territorio comunale, attraverso il “fascicolo del fabbricato”, per i fabbricati nuovi e strategici e la “ scheda informativa” per i fabbricati esistenti.

Facciamo chiarezza…

Cosa fare per gli Immobili di nuova costruzione?

Il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione e dovrà essere redatto in formato cartaceo o elettronico. L’art. 3 comma 2 della Legge recita: “il fascicolo riferito a un fabbricato strutturalmente indipendente e alle sue pertinenze deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, e i dati dei relativi atti autorizzativi, e gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati”.

Il comma 3 specifica inoltre che il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso. In ogni caso l’aggiornamento deve essere eseguito ogni dieci anni dall’ultimo deposito della scheda di sintesi di cui al comma 5.

Tutti i fascicoli relativi ai fabbricati pubblici e privati, completi degli elaborati, saranno depositati presso il Comune e tenuti in copia presso l’edificio nel caso di fabbricato pubblico, e presso l’amministratore di condominio o presso il proprietario o uno dei proprietari delegato nel caso di fabbricato privato. Ciò al fine di consentirne sempre il controllo da parte delle autorità competenti.

Si sottolinea che “Per fabbricati di nuova costruzione si intendono tutti i fabbricati pubblici e privati iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, così come recita l’art. 2 comma 3.

Cosa fare per gli immobili già esistenti?

Per quanto attiene gli edifici già esistenti, che non siano assoggettati all’obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato, l’art. 5 della Legge regionale introduce la scheda informativa del fabbricato, che deve essere redatta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della Legge e nella quale devono essere indicati i seguenti dati:

a. anno di costruzione;

b. titolo abilitativo;

c. provvedimenti autorizzativi;

d. destinazione d’uso delle unità immobiliari;

e. tipologia della struttura portante dell’edificio;

f. tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano);

g. numero dei piani;

h. categoria del terreno di fondazione (decreto ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, punto 3.2,”Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”);

i. interventi di modifiche strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi;

j. estremi del collaudo statico;

k. estremi del certificato di abitabilità e/o d’uso;

l. referto tecnico di verifica della condizione statica attuale.

La scheda informativa del fabbricato, così come si evince dall’art. 9, dovrà essere depositata presso il Comune ed una copia custodita sempre dal proprietario o dall’amministratore del condominio.

La scheda dovrà essere aggiornata ogni qualvolta mutino i dati in essa riportati, con indicazione delle delibere di assenso dei condomini per gli interventi eseguiti sulle strutture da parte del singolo condomino. In ogni caso l’aggiornamento deve essere eseguito ogni dieci anni dalla data dell’ultimo deposito della scheda informativa.

Cosa faranno i comuni?

Il Comune riceverà tutti i fascicoli e le schede informative entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, predisponendo apposita banca dati relativa alla condizione e conservazione dello stato del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli immobili a rischio.

Sempre entro sei mesi dovrà predisporre un cronoprogramma dal quale si evinca quali fabbricati saranno interessati alla verifica obbligatoria della loro condizione statica. L’atto di raggruppamento e il relativo cronoprogramma devono essere trasmessi al Servizio regionale competente.

In base all’art. 10, inoltre, è affidata sempre al Comune la comminazione delle sanzioni da € 5.000 a 50.000 ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e ai relativi termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 e dai commi 2 e 3 dell’articolo 6.

Ci si augura, dunque, che i Comuni non disattendano le disposizioni contenute nella Legge ancora una volta per “mancanza di fondi”, così com’era già accaduto con la Legge regionale n. 38 del 1985.


Tratto da Il Condominio Nuovo. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

 

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