Giovanni Gialò – avvocato – “Il condominio Nuovo”
Il retaggio storico e culturale della nostra società, ci ha indotti ad identificare la famiglia, intesa in senso tradizionale, quale unione tra due coniugi di sesso diverso e fondata sul matrimonio. Tale idea concettuale di famiglia, è stata distillata dalle definizioni contenute nella nostra Carta Costituzionale che all’art. 29 recita: “ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Con questa definizione, i Padri Costituenti vollero cristallizzare un’idea di famiglia, sicuramente conforme al momento storico risalente all’approvazione della nostra Costituzione del 1947 ed entrata in vigore l’anno successivo. Di contro, nel Codice Civile, il Legislatore non si abbandona ad una definizione rigida del concetto di famiglia, ma catalizza la propria attenzione sui diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143 codice civile).
Tale tecnica legislativa ha consentito, ad una società in continua e travolgente evoluzione, di plasmare il concetto di famiglia al mutarsi delle esigenze dell’uomo, intese come esternazione della sua personalità. Tale dinamismo comportamentale dell’essere umano, si riflette maggiormente nei rapporti interpersonali, che nel tempo, hanno portato al tramonto dell’idea classica di famiglia fondata sul matrimonio e sulla diversità dei sessi, per lasciare spazio a nuovi scenari familiari, pur sempre basati sull’unione di due persone, ma su un concetto più ampio.
Si afferma così la cosiddetta famiglia di fatto o naturale, ovvero il legame tra due persone che scelgono liberamente di convivere, senza alcun vincolo matrimoniale. Se tale fenomeno sociale, non venisse analizzato con la lente giuridica, non darebbe adito ad alcun problema, ma la distinzione tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, comporta inevitabilmente risvolti ed effetti pragmatici dal punto di vista giuridico. La Cassazione nel 2001, asseriva che nella famiglia di fatto, assume rilevanza giuridica “l’essere” del rapporto, mentre nella famiglia legittima il “dover essere”. Non essendo codificata una nozione di famiglia di fatto, la giurisprudenza negli anni, ha dovuto tenere il passo a questa evoluzione del concetto di nucleo familiare, individuando gli stilemi che caratterizzano la convivenza “more uxorio”.
Il problema è stato quello di discernere la convivenza di fatto, dal mero rapporto occasionale. Il “discrimen” tra i due fenomeni si concretizza nella comunione materiale e morale di vita, pur in assenza di vincolo matrimoniale, nonché nella stabilità e certezza del rapporto, non rinvenibili, di contro, in un mero rapporto occasionale. Partendo da tali fondamenti si è avvertita l’esigenza di un riconoscimento e tutela giuridica delle coppie di fatto.
Negli ultimi anni si assiste sempre di più ad una lenta e continua estensione di diritti alle convivenze di fatto. Tale processo è però lento e frenato dall’orientamento della Corte Costituzionale che, partendo dall’assunto che il Legislatore ha dettato le regole per la famiglia fondata sul contratto matrimoniale tra due sessi, non consente l’automatica estensione delle stesse regole per la famiglia di fatto.
Ed allora si è proceduto con l’estensione volta per volta di singole disposizioni di legge ad esempio: a) la partecipazione all’interruzione della gravidanza da parte del padre del concepito ex lege n. 194/1978; b) la corresponsione di prestazione assistenziali anche alle coppie di fatto, ex lege n. 405/1975 istituiva dei consultori familiari; c) la facoltà, in sede di alienazione di immobili (già IACP), di subentrare nel diritto all’acquisto dell’immobile, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, purchè la convivenza duri da almeno cinque anni.
Ciò che più sta’ a cuore all’ordinamento giuridico non è tanto la regolamentazione delle persone che liberamente scelgono di intraprendere una convivenza “more uxorio” ma la tutela dei figli nascenti da tali rapporti di convivenza. Ciò per un’insopprimibile esigenza di giustizia per evitare una deleteria distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Questo obiettivo, almeno dal punto di vista codicistico, è stato raggiunto con la legge del 10/12/2012 n. 219 (riforma della filiazione) che a modifica dell’art. 315 del codice civile, ha stabilito che: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Tale riformulazione terminologica, ha comportato la soppressione della distinzione tra figlio naturale e figlio legittimo, eludendo così discriminazioni e classificazioni tra figli nati dal matrimonio e figli nati da rapporti di convivenza. La riforma del 2012, ha innovato anche in materia di parentela, con la modifica dell’art. 74 del codice civile che attualmente prevede: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. E’ pacifico, da una prima lettura di tale articolo, che il Legislatore abbia voluto superare i limiti biologici, estendendo la parentela non solo ai figli nati fuori dal matrimonio, ma anche alla filiazione adottiva dei minori di età.
Analizzando più a fondo il rapporto di filiazione nell’ambito dei rapporti endofamiliari, significative sono le disposizioni di cui all’art. 317 bis c.c. in cui si stabilisce che se il riconoscimento del figlio naturale sia stato effettuato da entrambi i coniugi, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi se conviventi; diversamente, se non vi è convivenza, la potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive; se il figlio non convive con alcuno dei genitori, la potestà spetta al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Infine, se il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, allora l’esercizio della potestà spetta solo a quest’ultimo.
A questo punto se famiglia intesa in senso tradizionale, per la nostra Costituzione, è quella fondata sul matrimonio come inquadrare giuridicamente la famiglia di fatto in assenza di specifiche indicazioni legislative? La giurisprudenza colloca tali rapporti tra i conviventi, nell’alveo delle obbligazioni naturali. Questa affermazione non è priva di effetti sul piano pratico, infatti classificando la convivenza quale obbligazione naturale, ciò comporta che il convivente che abbia sopperito ai bisogni della propria famiglia di fatto, quale dovere morale e sociale, non potrà al termine della convivenza ottenere la restituzione delle somme versate.
Questa è la tutela che il nostro ordinamento giuridico offre alle coppie di fatto limitatamente alle prestazione già effettuate. Per quanto concerne il profilo risarcitorio, successivamente alla cessazione della convivenza, la giurisprudenza non ritiene sussistere alcun obbligo risarcitorio. Infatti, proprio perché la convivenza si fonda sulla libera volontà delle parti e su comportamenti spontanei non può derivarne alcun vincolo o dovere. Stesso ragionamento vale per gli eventuali beni immobili, per cui in capo al convivente non sussiste alcun diritto di ottenere l’assegnazione della casa di proprietà dell’altro. La nota dolente dei rapporti di convivenza, resta in ogni caso, quella dei diritti successori. Ciò in quanto l’ordinamento esclude dalla successione legittima il convivente sopravvissuto, per cui l’unica alternativa è, e resta, il testamento, quale modalità di trasferimento “mortis causa” di diritti.
L’unico profilo risarcitorio riconosciuto al convivente sopravvissuto, è quello derivante da morte del convivente per fatto illecito di un terzo, previa dimostrazione dell’esistenza della convivenza, della durata della stessa.
Alla luce delle recenti riforme in materia, bisognerà ancora “arare il campo” per raggiungere una “serenità” dottrinaria e giurisprudenziale, tendendo la mano legislativa ai nuovi fenomeni sociali, che gridano al riconoscimento di tutela e di diritti e tutela.
Tratto dalla rubrica “Diritto di Famiglia” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.









