In molti condomini è presente un cancello automatizzato che consente il più agevole ingresso nelle parti comuni dello stabile, spesso destinate a parcheggio degli autoveicoli. Laddove la compagine condominiale non sia originariamente dotata di tale sistema d’apertura di quell’infisso, non è raro che i condomini ricorrano ad una sua deliberazione ed installazione.
In questa sede ci occuperemo della ripartizione delle spese per l’installazione del sistema d’automazione e di quelle riguardanti il suo regolare funzionamento.
Quanto alle prime innanzitutto è necessario comprendere come debba essere qualificato un simile intervento. Al riguardo la giurisprudenza di merito,che si è occupata della vicenda, in due pronunce rese nel febbraio del 2007, ha prima affermato che ” l’installazione di un elettrocomando al cancello carraio di accesso all’area condominiale non necessità di quorum particolari in quanto l’automazione non incide sul godimento del bene comune in violazione del disposto di cui all’art. 1120, comma 2 c.c., e per la sua approvazione opera la regola generale di cui all’art. 1136, comma 3 c.c.” (Trib. Trani 3 febbraio 2007 n. 15) per poi, contraddicendosi, specificare che “la delibera condominiale con cui si decide di procedere alla automazione del cancello di accesso al cortile condominiale costituisce innovazione e deve essere approvata con le relative maggioranze” (Trib. Novara 19 febbraio 2007).
Per completezza bisogna ricordare che ” per innovazioni delle cose comuni s’intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Stando a questa definizione con riferimento all’automazione bisognerebbe distinguere tra interventi sul cancello esistente, che per quanto modificativi potrebbero non essere considerati innovativi e quelli che, invece, prevedendo l’installazione di un nuovo serramento possono essere considerati tali. Come ripartire la spesa del telecomando per il cancello automatico
In entrambi i casi, ad ogni modo, ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c. le spese per l’installazione del cancello automatico (o del solo sistema d’automazione) debbono essere ripartite tra tutti condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
Il riferimento “a tutti i condomini” comprende solamente quei comproprietari che ne traggono utilità.
Per quanto concerne le spese per l’utilizzazione del bene il discorso non è differente. Al riguardo, infatti, non pare praticabile il ricorso al così detto criterio dell’uso contenuto nel secondo comma dell’art. 1123 c.c. Tutti i condomini, infatti, traggono la medesima utilità da quel bene sicché in virtù del criterio generale di ripartizione delle spese è evidente che i costi per il godimento del bene debbano essere suddivisi in ragione dei millesimi di proprietà. Medesimo discorso, infine, per i costi di conservazione.
Avv.Alessandro Gallucci – condominioweb









