Se hai comprato, da un privato, un immobile che presenza dei gravi difetti di costruzione, puoi fare causa non solo al tuo venditore, ma anche al costruttore dell’edificio, benché tu non abbia acquistato direttamente da questi.
Infatti, il codice civile Acquisto iconcede, per dieci anni dal completamente dell’opera, il diritto di agire in via giudiziaria tanto al primo acquirente dell’immobile, quanto ai successivi, i quali potranno rivalersi direttamente nei confronti del costruttore originario dello stabile e non necessariamente nei confronti del precedente proprietario.
L’unica condizione a cui viene subordinata questa garanzia decennale è di inviare la denuncia dei vizi entro 1 anno dalla loro scoperta (la “scoperta” si intende riferita alle cause del vizio e non agli effetti: per esempio, il termine non decorre dalla comparsa delle infiltrazioni, ma dalla perizia che stabilisca che esse sono dovute a un vizio strutturale dell’edificio).
Il concetto è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione. Questo tipo di azione viene riconosciuta non in presenza di qualsiasi difetto, ma solo per quelli più gravi: si tratta, cioè, di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla durata, solidità e stabilità della costruzione, compromettendone la conservazione.
La responsabilità del costruttore scatta anche se questo faccia redigere il progetto, nomini tecnici con funzioni di progettista delle opere architettoniche, delle strutture e degli impianti, nomini il direttore dei lavori e pattuisca con un’impresa esecutrice l’obbligo di eseguire l’opera come descritta nel capitolato speciale. Tutto ciò non vale a scaricare la “colpa” su altri.
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