Il condòmino può sottrarsi alle spese per modifiche delle parti comuni?

In materia di condominio degli edifici, al singolo condomino è consentito evitare di partecipare, per la quota che gli compete, alle spese per le innovazioni e per modifiche di parti comuni, ma ciò è possibile solo a condizione che:

– si tratti di spese che riguardino impianti suscettibili di utilizzazione separata

– e che dette spese abbiano o natura voluttuaria (cioè siano prive di utilità) oppure risultino molto gravose, con riferimento oggettivo delle condizioni e all’importanza dell’edificio.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza.

In particolare – ha precisato la Corte – con riferimento alle scale, poiché sono elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, esse rientrano tra le parti comuni anche per i condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada; anche questi ultimi, infatti, ne possono (potenzialmente) fruire e quindi devono partecipare alle spese relative alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

Il fatto che in un edificio ci siano più scale e più androni, inoltre, non è condizione sufficiente a far ritenere la piena autonomia e indipendenza strutturale e funzionale delle relative porzioni immobiliari rispetto alla rimanente parte dell’edificio, ove si tenga conto che la funzione della scala è quella di consentire l’accesso al tetto o al lastrico solare comuni all’intero edificio, e che l’androne non solo dà accesso alla scala suddetta ma anche ai muri perimetrali, anche essi comuni all’intero stabile condominiale.


laleggepertutti 

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