Redazione “Il Condominio Nuovo”
Una situazione rilevante riguarda la revoca di una deliberazione eventualmente impugnata o comunque che è già materia del contendere. In questi casi, è possibile bloccare il contenzioso condominiale, evitando le conseguenze del caso ma non le spese legali, attraverso l’applicazione dell’articolo 2377, ultimo comma, c.c. In forza di tale norma, palese dimostrazione di un intimo nesso tra comunione e società, per l’amministratore di condominio, che riceve un atto giudiziale di citazione da parte del tribunale, effetto dell’impugnazione di una delibera nulla o annullabile, è sufficiente convocare d’urgenza l’assemblea dei condòmini e far revocare la deliberazione oggetto del contenzioso oppure ratificarla eliminando i vizi già denunciati in corso di causa. In tal modo, il giudizio è evitato, ferma restando però la liquidazione delle spese. Detta liquidazione sarà operata in base al principio della soccombenza virtuale, nel senso che questa sarà posta a carico di chi sarebbe stato soccombente in base ai vizi già denunciati ed alla loro sussistenza o meno. Questi rapporti mutualistici fra diritto condominiale e diritto delle società non devono indurci a facili o pericolose deduzioni. I due istituti sono perfettamente separati ed è difficile, ancora oggi, nonostante l’evoluzione normativa dell’istituto del condominio negli edifici, trovare ulteriori e più forti elementi di comunanza.
Ciò è conforme al fatto che il legislatore del ’42 ha voluto espressamente delimitare le fattispecie creando una netta separazione (vedi l’articolo 2248 c.c.) tra i due istituti giuridici.
Ad avvalorare tale separazione è stata la dottrina che non ha mai messo in discussione la separazione fra comunione e società, anche se in taluni casi non ha potuto fare a meno di accostare i due istituti e ciò soprattutto ad opera di quella parte che ravvisa nel condominio quegli elementi di mistura tali da definirlo come un tertium genus, cioè come un «istituto giuridico atipico».
Articolo tratto dalla rubrica “FOCUS” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.