Non serve una delibera dell’assemblea condominiale per la nomina di un difensore, per cui l’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia senza bisogno di alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva.
A chiarire le facoltà concesse dalla legge all’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri, è stata la Cassazione, con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23 aprile scorso, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e alla conseguente ripartizione delle spese.
Nella vicenda portata all’attenzione della S.C., il condomino che aveva trascinato in giudizio l’intero condominio, eccepiva, tra le altre cose, il difetto di rappresentanza processuale da parte dell’amministratore, poiché quest’ultimo aveva conferito il mandato difensivo ad un avvocato di sua fiducia, senza alcuna delibera dell’assemblea che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva.
Ma, per la S.C. il motivo è infondato.
Ribadendo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1451/2014; Cass. n. 27292/2005), la Cassazione infatti ha ricordato che l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale ad agire e a resistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea, cosa che peraltro è perfettamente rispondente alla ratio della recente riforma condominiale che ha ampliato la sfera delle competenze e delle responsabilità dell’amministratore stesso.
Per cui, ha concluso la S.C., rigettando il ricorso, in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può benissimo “resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso”.
Marina Crisafi – StudioCataldi