Locazione: sciogliere automaticamente il contratto con la clausola “risolutiva espressa”

Chi ha detto che c’è sempre bisogno del giudice per sciogliere un contratto di affitto quando l’inquilino non paga i canoni mensili?

Le parti, infatti, possono accordarsi, sin dal momento della stipula della scrittura privata, per inserirvi la cosiddetta “clausola risolutiva espressa”: in virtù di tale previsione, se l’inquilino non paga il canone, il contratto si considera sciolto automaticamente.

Sebbene, di norma, per far scattare la “clausola risolutiva” ci sia bisogno di una dichiarazione espressa della parte, inviata all’altra, con cui comunichi di volersi avvantaggiare della clausola stessa (e quindi sciogliere l’affitto), il contratto potrebbe anche prevedere l’esonero dall’invio di tale diffida. In pratica, la risoluzione del contratto si avrebbe in automatico senza bisogno né della causa in tribunale, né della dichiarazione del locatore.

Risultato: non c’è bisogno di una lettera di diffida all’inquilino moroso, né di un termine entro cui adempiere, perché il contratto di affitto si consideri già risolto.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza dell’altro ieri.   Ovviamente l’intervento del giudice sarà necessario solo qualora il conduttore non lasci l’appartamento con “le buone”: e allora il provvedimento di sfratto accerterà una situazione già verificatasi (appunto lo scioglimento del contratto, avvenuto in automatico) e servirà per dare al padrone di casa un titolo esecutivo con cui agire attraverso l’ufficiale giudiziario.

Leggi la sentenza


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