Un nostro lettore ci chiede:
In quali casi è possibile revocare giudizialmente l’amministratore di condominio senza passare prima per l’assemblea?
L’art. 1129 c.c. fornisce un ampio elenco di possibili irregolarità per cui è possibile revocare l’amministratore. Tra questi solo in due casi è necessario proporre prima la domanda all’assemblea: gravi irregolarità fiscali, e mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente.
Oltre all’elenco di cui al predetto articolo, occorre aggiungere: se non rende il conto della gestione, ovvero in casi di gravi irregolarità (è questa una formula residuale nel senso che comprende tutti i casi di possibili gravi irregolarità anchen non espressamente previste dalla norma.
Infine, nel caso di cui al 4 comma dell’art. 1131 c.c.: quando l’amministratore non comunica all’assemblea una citazione o un provvedimento che esorbita dalle sue attribuzioni.
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