L’ amministratore e lo svolgimento di attività pericolose

Avv. Giovanni Gialò – IlCondominioNuovo L’obbligo giuridico di risarcire il danno prodotto per lo svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è posto dall’art. 2050 del codice civile a carico dell’esercente l’attività pericolosa il quale deve provare e dimostrare, per scagionarsi dalla responsabilità, di aver adottato tutte le… Continua a leggere L’ amministratore e lo svolgimento di attività pericolose