Vietato disfarsi dell’abitazione senza, nello stesso tempo, cedere al nuovo proprietario anche il posto auto riservato ai condomini. Almeno per tutti gli atti anteriori al 1985. Lo ha chiarito la Cassazione in una sentenza di questi giorni.
Il diritto all’uso del posto auto, infatti, camminava di pari passo con l’appartamento condominiale, pena la nullità del contratto di compravendita nella parte in cui non prevede la possibilità di fruire del parcheggio. Il che, detto in termini pratici, significa che l’acquirente poteva utilizzare ugualmente il posto per la propria vettura anche se il contratto non lo prevede o lo vieta.
Tutte le costruzioni successive al 1° settembre 1967 devono essere dotate di parcheggi: secondo la Cassazione, la norma all’epoca in vigore va interpretata nel senso che essa pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra spazi destinati a parcheggio e cubatura totale dell’edificio, e determina perciò il sorgere di un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini. Questo significa che debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Solo a partire dal 1985, gli spazi per parcheggi così realizzati non sono più gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Prima di tale data, invece, vigeva il divieto di vendita separata, non potendo infatti essere alterato il rapporto (previsto dalla legge del 1942) tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione, in danno del diritto degli acquirenti dell’appartamento a fruire del posto auto.
Fonte: laleggepertutti









