Impugnazione della delibera assembleare

Avv. Rosa Tignola – Il Condominio Nuovo


Con l’entrata in vigore della legge n. 220/2013 (Riforma del condominio), per il Tribunale di Milano (provvedimento n. 56369/13 del 21 ottobre 2013) l’impugnazione della delibera proposta con ricorso è inammissibile.

Numerose sono le novità alla disciplina legislativa delle questioni condominiali introdotte dalla legge di riforma del condominio, che dopo oltre settant’anni ha riscritto in buona parte gli articoli dal 1118 al 1137 del codice civile.

Sul tema, R. Cusano nel suo volume “Il nuovo condominio”, pubblicato appena dopo la riforma – Edizione Simone 2013 -, a pag. 335, dopo una breve cronistoria sulla dibattuta questione -ricorso o citazione – già sottolineava che “Il nuovo testo dell’articolo 1137 c.c., come modificato dalla L. 220/2012, ……ha eliminato qualsiasi riferimento al termine ricorso e ha parlato genericamente di azione volta all’annullamento delle deliberazioni assembleari.”

Nel ripercorrere le vicende sul tema -ricorso o citazione- il Cusano, con riferimento a tempi antecedenti la riforma, dice che : Per un primo indirizzo, in tema di condominio di edifici, la tempestività dell’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei condòmini, che a norma dell’articolo 1137 c.c. deve essere proposta con ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, andava riscontrata con riguardo alla data del deposito del ricorso e non a quella della sua notificazione. Sul punto la Suprema Corte aveva, poi, ritenuto che l’impugnativa potesse avvenire anche con citazione purché la notifica al destinatario fosse effettuata nei trenta giorni (dal verbale se il condomino era presente, ovvero dalla comunicazione dello stesso se assente). Era, quindi, pacifico che, se anche il codice civile prevedesse la forma del ricorso, l’impugnativa della delibera assembleare potesse avvenire indifferentemente con ricorso o con citazione, e che, in questa ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 1137 c.c. (trenta giorni) occorreva tenere conto della sola data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio anziché di quella successiva del deposito in cancelleria (iscrizione a ruolo della causa).

Sul punto, a fare chiarezza, ebbe ad intervenire la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite con sentenza n. 8491/2011 ha affermato che ai sensi dell’articolo 163 c.p.c. la domanda di annullamento della delibera condominiale si propone con citazione.

Nella stessa motivazione la sentenza, ha chiarito che: il termine «ricorso» indicato nell’articolo 1137 c.c. è ivi impiegato nel senso generico di istanza giudiziale; ciò trova conferma nel fatto che l’indicazione della forma del ricorso come veste dell’atto introduttivo in determinate materie è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole intese a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità, (l’indicazione del giudice competente, i suoi poteri di sospensione ecc.) tutte regole che invece mancano con riguardo all’impugnazione delle delibere condominiali.

Le Sezioni Unite, tuttavia, ebbero a precisare che possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’articolo 1137 c.c.

Ora, il nuovo testo dell’articolo 1137 c.c., come modificato dalla L. 220/2012, sembra avallare l’interpretazione di tale pronuncia, in quanto ha eliminato qualsiasi riferimento al termine ricorso e ha parlato genericamente di azione volta all’annullamento delle deliberazioni assembleari.

Proprio sulla eliminazione della parola ricorso, ritorna il tribunale di Milano concludendo conseguenzialmente che l’impugnazione proposta con ricorso è inammissibile.

Nel caso deciso, il ricorso era stato tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice nei termini previsti dalla legge, ma nulla era stato notificato al condominio entro 30 giorni, così che lo stesso, nella persona del suo amministratore, aveva già maturato un legittimo affidamento circa l’acquisita esecutività della delibera impugnata.

Per cui, da oggi è meglio stare bene attenti ad impugnare una delibera assembleare con l’atto di citazione e non più con il ricorso.


Articolo tratto dalla rubrica “Dottrina” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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