Affittacamere e B&B in condominio

Pietro D’Antò  avvocato –  “Il condominio Nuovo”


La Corte di Cassazione  ha stabilito che è possibile l’attività di affittacamere anche quando il regolamento di condominio vieta di destinare gli appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione. Infatti lo svolgimento di detta attività, dice la Cassazione, non comporta la modificazione della destinazione d’uso a civile abitazione delle unità immobiliari interessate, anzi, nel caso di specie, precisa che <<la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: art. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che “l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici”>>

[Cassazione, Sez. II Civ., n. 24707 del 20 novembre 2014]


Tratto dalla rubrica “Giurisprudenza” de Il Condominio Nuovo. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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