Gestione dei parcheggi nelle aree comuni condominiali

Quando si discute di posti auto in ambito condominiale si ha spesso a che fare con una materia che provoca discussioni spesso animate. Di solito le aree adibite a parcheggio sono destinate a tale scopo dallo stesso costruttore, oppure vengono realizzate in epoca successiva con delibera dell’assemblea condominiale.

Nel caso di area condominiale adibita a parcheggio e destinata a tale scopo dal costruttore stesso del complesso, l’area è considerata fra le proprietà comuni: con la conseguenza che tali spazi possono essere utilizzati dai singoli condomini anche per parcheggiarvi roulottes e non solo automobili. Inoltre, singole porzioni di esse non potranno mai essere assegnate a seguito di delibera dell’assemblea a singoli condomini in via esclusiva perché si tratterebbe di una innovazione vietata dalla legge; in alternativa possono essere concessi ai singoli condomini dei turni di rotazione oppure in affitto ad un condomino o anche ad un terzo.

È anche possibile che il regolamento condominiale limiti a una sola autovettura per condomino la facoltà di uso del cortile condominiale adibito a parcheggio: ciò qualora le aree a disposizione non siano sufficientemente estese da consentire a tutti di parcheggiare due autoveicoli.

Infine, è sempre possibile realizzare dopo la nascita del condominio parcheggi in aree comuni prima destinate ad altri fini (ad esempio cortili): occorrerà una delibera assembleare apposita che muti la destinazione di un’area condominiale destinandola a parcheggio.


 

Angelo Forte – laleggepertutti

Articolo: http://www.laleggepertutti.it/50618_uso-delle-aree-a-parcheggio-come-risolvere-i-contrasti-fra-condomini#sthash.C04JxxLv.dpuf

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