Quando si discute di posti auto in ambito condominiale si ha spesso a che fare con una materia che provoca discussioni spesso animate. Di solito le aree adibite a parcheggio sono destinate a tale scopo dallo stesso costruttore, oppure vengono realizzate in epoca successiva con delibera dell’assemblea condominiale.
Nel caso di area condominiale adibita a parcheggio e destinata a tale scopo dal costruttore stesso del complesso, l’area è considerata fra le proprietà comuni: con la conseguenza che tali spazi possono essere utilizzati dai singoli condomini anche per parcheggiarvi roulottes e non solo automobili. Inoltre, singole porzioni di esse non potranno mai essere assegnate a seguito di delibera dell’assemblea a singoli condomini in via esclusiva perché si tratterebbe di una innovazione vietata dalla legge; in alternativa possono essere concessi ai singoli condomini dei turni di rotazione oppure in affitto ad un condomino o anche ad un terzo.
È anche possibile che il regolamento condominiale limiti a una sola autovettura per condomino la facoltà di uso del cortile condominiale adibito a parcheggio: ciò qualora le aree a disposizione non siano sufficientemente estese da consentire a tutti di parcheggiare due autoveicoli.
Infine, è sempre possibile realizzare dopo la nascita del condominio parcheggi in aree comuni prima destinate ad altri fini (ad esempio cortili): occorrerà una delibera assembleare apposita che muti la destinazione di un’area condominiale destinandola a parcheggio.
Angelo Forte – laleggepertutti









