Amministratore condominiale: può avvalersi di un sostituto?

Esiste nella disciplina del mandato una disposizione volta a regolare la fattispecie della sostituzione del mandatario? 
La risposta è affermativa. Infatti, il codice regola espressamente l’esecuzione del mandato da parte di un soggetto diverso dal mandatario. Ai sensi dell’art. 1717 cod. civ., il legislatore prevede che: il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé senza esservi autorizzato, o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita; se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona del sostituto, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta, fatta salva la responsabilità del mandatario per le istruzioni impartite al sostituto; il mandante può poi agire direttamente contro il sostituto del mandatario. Secondo principi interpretativi che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il mandato, come già anticipato, pur essendo un contratto caratterizzato dalla fiducia, non è basato necessariamente sul c.d. “intuitu personae”: ne consegue che al mandatario non è vietato avvalersi dell’opera di un sostituto. Tanto premesso, la disciplina esposta, come osservato anche in giurisprudenza, porta a configurare tre ipotesi alle quali si riconnettono conseguenze diverse: Esse sono:
1) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell’incarico; in tal caso, il mandatario, che abbia sostituito altri a se stesso nell’esecuzione dell’incarico, risponde dell’operato del sostituito;
2) sostituto, o sostituzione resa necessaria dalle circostanze; in tale caso, il mandatario risponde dell’operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest’ultimo. In giurisprudenza, tuttavia, anche in caso di sostituzione autorizzata o necessitata, si è ritenuto il mandatario responsabile per l’omissione completa delle istruzioni o per errore nell’impartirle al sostituto.
3) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto; in tale caso, il mandatario è esonerato da ogni responsabilità. In tutte e tre le ipotesi contemplate, infine, il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.

Può aver luogo una sostituzione dell’amministratore nel corso dell’incarico affidatogli? 
In dottrina si è affermato che la sostituzione è ammissibile purché il regolamento o una delibera assembleare non la vietino e non si tratti di sostituzione permanente per tutte le funzioni inerenti all’incarico, poiché ciò minerebbe gravemente il carattere fiduciario del rapporto intercorrente tra amministratore ed assemblea. Si aggiunga inoltre che oggi la normativa di riforma dell’istituto condominiale – cfr., art. 71-bis disp. att. cod. civ. – impone in capo all’amministratore il possesso di una serie di requisiti – tanto di onorabilità quanto di professionalità – che esigono di prestare una maggiore cautela in sede di sostituzione al fine di scongiurarne l’elusione attraverso lo schermo di arbitrarie sostituzioni effettuate anche per singoli segmenti di attività. Qualora la sostituzione sia parziale e temporanea, la stessa può ritenersi ammissibile, dovendo comunque tenersi distinta, per i diversi effetti che ne derivano, la sostituzione non autorizzata e non necessitata da quella autorizzata dall’assemblea o resa necessaria dallo stato di temporanea incapacità dell’amministratore in carica (Nasini V.). Sotto quest’ultimo profilo, si pensi, a titolo di esempio, ad una disposizione del regolamento condominiale che, in caso di istituzione del Consiglio di condominio, preveda e consenta la sostituzione dell’amministratore nei casi temporanea assenza.


di Federico Ciaccafava – ilsole24ore

Articolo: http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2015-07-23/gli-interpelli-condominio-sostituto-dell-amministratore-170315.php?uuid=ACjn8PW

 

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