Oneri di Condominio: subordinati al Conto Corrente Condominiale?

L’obbligo di pagamento degli oneri di condominio non può essere subordinato all’esistenza e all’apertura di un conto corrente condominiale. Si tratta, infatti, di due obblighi autonomi e indipendenti, che gravano peraltro su due soggetti diversi (il primo sul condomino, il secondo sull’amministratore) e svolgono funzioni differenti (il primo per la gestione delle spese e dell’amministrazione del condominio; il secondo per garantire una contabilità corretta e trasparente). Dunque, il proprietario non può rifiutarsi di pagare le spese condominiali, neppure se non c’è un conto corrente intestato al condominio.

Dovrà quindi essere il nuovo amministratore a verificare la situazione contabile del condominio e le eventuali inadempienze e irregolarità dell’ex amministratore: infatti con la riforma del condominio, il codice civile stabilisce che la mancata apertura di un conto corrente condominiale da parte dell’amministratore costituisce grave irregolarità.

Peraltro, anche il condomino che non ha pagato gli oneri può sempre esercitare l’azione di revoca dell’amministratore per sua negligenza. Ma ciò non lo mette al riparo dalla possibilità di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti.

Nel caso di pagamento di svariati arretrati, qualora l’importo superi i mille euro, sarà comunque possibile il pagamento in contanti: l’obbligo di pagamento con modalità tracciabili, infatti, riguarda la singola operazione che, in questo caso, investe la singola rata e non il pagamento collettivo di più rate arretrate.

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Approfondisci: dalla sezione del Condominio Nuovo leggi l’articolo “Gli obblighi dell’amministratore di condominio a seguito della riforma” in cui troverai ampio spazio dedicato al Conto Corrente Condominiale.

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