In ambito condominiale il momento cruciale della vita amministrativa coincide sempre con la presentazione, la discussione e l’approvazione del bilancio.
Il bilancio, principale e fondamentale atto gestionale, dovrebbe in modo trasparente e preciso rappresentare il complesso delle entrate ed uscite verificatesi nel corso del periodo amministrativo di riferimento (di solito, ma non necessariamente, coincidente con l’anno solare).
È quindi opportuno, onde evitare o, perlomeno, ridurre al minimo possibili attriti e controversie, conoscere le norme principali necessarie alla più corretta e semplice, nonché trasparente stesura, lettura ed approvazione di detto strumento contabile.
Diciamo, quindi, anzitutto che la legge:
– da un lato non impone di allegare il rendiconto alla convocazione dell’assemblea convocata allo scopo di discuterlo ed approvarlo e – dall’altro, però, impone all’amministratore, che ne sia richiesto dal condomino, di fornirgli attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e – riconosce ai condomini e ai titolari di diritti reali o di godimento sugli immobili compresi nel complesso condominiale di prendere visione dei documenti giustificativi e di spesa, di estrarne copia a proprie spese e ciò senza limiti di tempo.
Ciò significa che i condomini, volendo, hanno tutti i poteri per giungere in assemblea informati sulla situazione contabile della gestione condominiale anche se non fosse loro allegato, insieme all’ordine del giorno, copia del bilancio da discutere ed approvarsi.
L’approvazione del bilancio in assemblea è, dunque, dalla legge pensato come atto che, volendo, i condomini pongono in essere perfettamente informati considerati i diritti a loro attribuiti e i corrispondenti obblighi informativi imposti all’amministratore.
E, tuttavia, qualora il bilancio e gli annessi documenti previsti dalla legge (registro di contabilità – dove sono annotate cronologicamente tutte le operazioni condominiali – e conto corrente condominiale) pur se approvati fossero comunque caratterizzati da irregolarità di tipo fiscale o su errori di tipo contabile, il condomino (assente o dissenziente) potrà impugnare la delibera di approvazione nel termine di trenta giorni (decorrenti dalla delibera stessa se fu presente o dalla comunicazione di essa, in caso di assenza).
È poi sempre possibile richiedere alla competente Autorità giudiziaria, anche da parte di un singolo condomino, che sia revocato l’amministratore di condominio che abbia posto in essere gravi irregolarità (anche solo colpose) che comportino la redazione di atti contabili (compreso il bilancio) affetti da scarsa chiarezza, incompletezza e sciatteria.
Si raccomanda, perciò, un’attenta e non improvvisata scelta dell’amministratore condominiale: errori colposi o, peggio, dolosi nella redazione del rendiconto possono comportare il carico, ad uno o più condomini, di spese non dovute o calcolate non secondo i criteri legali.
Angelo Forte – laleggepertutti









