di Pietro D’Antò – Avvocato
“Ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c., grava sul condomino l’obbligo di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza, ciò che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio. Bisogna dunque ritenere che nella fattispecie, le spese d’uso e manutenzione di tale spazio condominiale destinato a parcheggio dei veicoli, devono collocarsi nell’ambito del godimento della cosa comune; ne discende che le spese stesse rientrano fra quelle generali, per cui è applicabile il criterio di riparto stabilito dal primo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento al valore della proprietà di ciascun condomino, e non a quello dell’uso differenziato dettato dal secondo comma, che appunto non opera per le spese generali”. “ In linea generale al riguardo si è così espressa questa S.C. : “ In tema di oneri condominiali, la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione dell’immobile si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese per il godimento dello stesso, come è dato evincere, in via di principio generale, dal disposto dell’art. 1104 cod. civ. – dettato in tema di comunione -, e “sub specie” dei rapporti di condominio, dalla norma di cui all’art. 1123 stesso codice, a mente della quale i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote (indipendentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani o porzioni di piano), mentre le spese d’uso (che traggono origine dal godimento soggettivo e personale) si suddividono in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza (e possono, conseguentemente, mutare, del tutto legittimamente, in modo affatto autonomo rispetto al valore della quota”.
(Cassazione, Sez. II Civ., n. 820 del 16 gennaio 2014)
Tratto dalla sezione “Giurisprudenza” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.









