Avv. Pietro D’Antò, Il Condominio Nuovo
Il condominio può chiamare in causa il terzo responsabile del fatto generatore del danno, e, cioè, il coobbligato alla prestazione pretesa dalla parte attrice per essere manlevato in caso di soccombenza, senza necessità di usare una particolare formula nell’atto di chiamata.
Ritiene la Corte che “Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può…………










