Avv. Pietro D’Antò, Il CondominioNuovo
Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) [v. supra, par. 1], la disciplina contenuta negli artt. 69 e ss., Codice del consumo, si applica (oltre che a tutte le forme di multiproprietà prima analizzate) anche a tipologie negoziali in precedenza non ricompresibili nell’ambito precettivo della normativa.
Si pensi:
– ai contratti relativi a un prodotto per le vacanze di lungo termine che consistono in contratti di durata superiore ad un anno in forza dei quali un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
– ai contratti di rivendita, con i quali l’operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
– ai contratti di scambio, che consentono al consumatore di partecipare, verso il pagamento di un corrispettivo, ad un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
L’art. 70 disciplina le forme di pubblicità del contratto: al primo comma la disposizione prevede che “se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento”, mentre al terzo comma che “una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti”.
Prima della conclusione del contratto l’operatore professionale deve fornire al consumatore, in forma chiara e comprensibile, “informazioni accurate e sufficienti”: nel caso della multiproprietà si tratta di quelle indicate nel formulario informativo di cui all’allegato II-bis al Codice del consumo (art. 71), documento, questo, che pertanto rappresenta il modello uniforme della contrattazione in materia nell’intero ambito euro-unitario.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità e ne costituiscono parte integrante le informazioni precontrattuali di cui all’art. 71 le quali possono essere modificate solo con l’accordo esplicito delle parti ed a fronte di “circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’operatore” e da quest’ultimo non evitabili attraverso l’uso della “dovuta diligenza”.
Nel silenzio della legge, si discute su quali siano le conseguenze della mancanza, nel contratto, del contenuto informativo obbligatorio di cui s’è detto.
A) Secondo un primo orientamento sarebbe configurabile una “reticenza”, fonte di responsabilità precontrattuale dell’organizzatore . Ma, si osserva, la riduzione della tutela del contraente debole al rimedio risarcitorio frustra la ratio della disciplina in esame, che è quella di riequilibrare l’asimmetria conoscitiva delle parti, con riguardo all’assetto finale degli interessi ;
B) Per altra impostazione trova applicazione il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 1419, comma 2, c.c. .
A tale conclusione si perviene sulla scorta dell’applicazione analogica della disciplina dettata in materia di credito al consumo (art. 125-bis, comma 7, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che prevede un meccanismo sostitutivo automatico a fronte della mancata indicazione, nel contratto, di determinate informazioni (il tipo di contratto di credito, l’importo totale, la durata, il Taeg, il numero e la periodicità delle rate, nonché tutte le spese derivanti dall’operazione). In senso critico si è condivisibilmente osservato che questa proposta ricostruttiva, pur pregevole sotto il profilo del contemperamento dei diversi interessi in gioco, risulta di difficile attuazione, stante la mancanza di criteri per la selezione dei contenuti sostitutivi .
C) Per altri interpreti verrebbe in rilievo una causa di nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto . Questa soluzione viene praticata dalla giurisprudenza a fronte di un contratto (anche preliminare) che individui il periodo di godimento genericamente con il sistema delle settimane fluttuanti .
Non sfugge come, in base alla legge, la nullità…………










