Rifacimento del tetto condominiale e prestito bancario: quorum richiesto

Quesiti di un nostro lettore:1) Si sta valutando la possibilità di rifacimento del tetto condominiale a causa di infiltrazioni e danneggiamenti in diversi punti dello stesso: preventivati 100.000 €
2) Si sta valutando altresì la richiesta di un prestito bancario al condominio (ipotesi che non condivido perché se alcuni condomini già sono morosi o non puntuali con le rate ordinarie, figuriamoci cosa potrebbe accadere con le rate di rimborso del prestito).
Vi chiedo, per entrambi i punti, qual’è per legge la maggioranza richiesta all’assemblea per deliberare (l’unica cosa certa è che si devono trattare di due argomenti all’ordine del giorno ben distinti e separatamente deliberati seppur collegati tra loro).

Vi ringrazio per la cortese risposta vorrete darmi.


Per poter procedere all’approvazione di  delibere riguardanti la ricostruzione dell’edificio ovvero lavori straordinari di notevole entità come quelli per il rifoccorre la maggioranza di cui all’art. 1136 II comma e cioè la maggioranza dei presenti in assemblea che raggiunga almeno 500/1000.

Per stipulare un mutuo ipotecario è necessaria invece l’unanimità dei votanti in assemblea condominiale, a meno che i lavori non siano necessari per la ricostruzione o il miglioramento del bene comune. In questi casi ex art. 1108 ultimo comma applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c. sarà sufficiente la maggioranza dei condomini, che rappresentino almeno i  due terzi dei millesimi di proprietà.

In verità si ritiene, a sommesso avviso dello scrivente, che la delibera in questione esorbiti dal potere dell’assemblea di imporre una decisione alle minoranze non consenzienti. Per tale motivo ogni condomino potrà estranearsi dalla decisione di procedere al finanziamento, pur avendo approvato la delibera che riguarda i lavori di rifacimento del tetto ed aver eventualmente autorizzato l’accensione dell’ipoteca sui beni in comune.

Cordiali saluti.
Avv.Rodolfo Cusano


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