L’esperto Risponde: ripartizione spese per grondaia

D: Ho comprato un appartamento al primo piano di una villetta quadrifamiliare. attualmente per lo scolo delle acque piovane dei miei terrazzi vi sono dei gocciolatoi che sgorgano sul giardino dell’appartamento di sotto al piano terra. L’inquilino di quest’ultimo appartamento mi ha chiesto di modificare la grondaia in modo che si connetta alle condutture che portano alle fogne. In questo caso, come devono essere ripartite le spese di realizzazione del lavoro? Grazie.

R: Le grondaie, così come i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale, sono parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. e pertanto le spese necessarie per la loro riparazione, manutenzione o sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 27154 depositata il 22 dicembre 2014. Questa sentenza è stata resa in un caso che aveva ad oggetto proprio la grondaia di un terrazzo esclusivo. Quindi, la Suprema Corte ha escluso che si applichi nel caso in esame l’art. 1126 c.c. che prevede il riparto delle spese per un terzo a carico del proprietario del terrazzo e due terzi a chi è posto nella colonna d’aria sottostante.
Saluti Rodolfo Cusano

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