Ascensore: riparto spese

Avv. Pietro D’Antò, Il Condominio Nuovo


La proprietà dell’ascensore è comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso. Il criterio di ripartizione delle relative spese contenuto nell’art. 1124 cod. civ. non incide sul regime di proprietà.

La Suprema Corte, già in precedenza,  con sentenza  n. 5975 del 2004,  si era espressa nei seguenti termini: “in tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore”,  “dopo aver ribadito che la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, ha affermato che “deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini………….

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