Usucapione: canali di scarico

Avv. Pietro D’ Antò, “Il Condominio Nuovo”


Corte di Cassazione, sentenza n.11903 del 9 giugno 2015

“Il condotto di scarico della spazzatura … (che) corre dall’ultimo pianerottolo al piano terra … utilizzato per la raccolta a caduta dei rifiuti, che ciascun condomino avrebbe dovuto gettare nel condotto dalla botola di accesso posta al suo pianerottolo”  “ è da presumere di proprietà comune in virtù della previsione del n. 3) dell’art. 1117 c.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie – e, segnatamente, della prefigurazione ‘canali di scarico’ che vi è ricompresa.”

La Corte, nel caso posto all’attenzione  degli ermellini, ha precisato che “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari (invero, alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, è posta una deroga dall’art. 1102 c.c. nell’ipotesi di compossesso, dato che il compossessore se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, cosi come invece previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma è sufficiente solo che compia ‘atti idonei a mutare il titolo del suo possesso’: a tal specifico riguardo cfr. Cass. 15.11.1973, n. 3045), ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi………….

 

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