Il contenzioso in condominio: il ricorso all’assemblea

Redazione Il Condominio Nuovo


L’articolo 1133 c.c. stabilisce che i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.

L’obbligatorietà dei provvedimenti presi dall’amministratore è la naturale conseguenza del fatto che egli è nominato dall’assemblea – che è l’organo deliberativo del condominio – o dal giudice in sostituzione della stessa.

Il ricorso all’assemblea non sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dall’amministratore e può essere esperito in qualsiasi momento, senza alcun termine di decadenza, trattandosi di un rimedio volto a provocare un controllo della stessa assemblea sull’operato dell’a………..

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