Installazione Cancello su Cortile di un terzo per servitù di passaggio

Ci scrive il sig. Aritoteles:

Salve, vorrei porVi, se possibile due quesiti associati allo stesso fine, e quindi le maggioranze richieste:

1) Condominio con cortile di proprietà di terzo su cui vige una sola servitù di passaggio, e di parcheggio ma di comodo, da parte di tutti i condomini. vorremmo installare un cancello per la sicurezza dello stabile, ma il proprietario del cortile richiede una dichiarazione firmata da tutti i condomini di esenzione da responsabilità per eventuali danni creati dal cancello su macchine, persone etc..Visto che 3 condomini sono già contrari mi chiedo se sia richiesta una determinata maggioranza oppure l’assunzione di responsabilità deve essere fatta solo dai favorevoli che quindi si assumeranno tutti i costi per l’installazione del cancello e le conseguenti responsabilità.

2) Per accendere un contratto di comodato di tutto il cortile, dove il condominio è parte comodataria, è richiesta l’unanimità oppure una maggioranza determinata?
Vi ringrazio e spero in una Vs risposta

Risponde il Direttore Editoriale avv. Rodolfo Cusano

1) L’installazione del cancello ex novo rientra nel regime delle innovazioni facilitate di cui all’art. 1120 c.c. se si considera quale intervento volto a migliorare la sicurezza dei condomini. Per la deliberazione occorre la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.
Qualora l’innovazione importi una spesa gravosa o voluttuaria rispetto alle particolari condizioni dell’edificio e consiste in impianti suscettibili di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo alla spesa. Questo ultimo potrebbe essere il caso di quando sono solo i condomini che parcheggiano le loro auto nel cortile ad utilizzare detto cancello carraio.
In ambedue i casi una scrittura privata dove viene affermata la proprietà del cancello con conseguente assunzione di responsabilità tra l’amministratore quale rappresentate dei condomini ed il proprietario del cortile che acconsente alla servitù apparente dovrebbe meglio rispondere all’esigenze di tutela del proprietario.
2) Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un periodo di tempo determinato. Trattandosi di un diritto reale è necessario per l’affidamento al condominio il consenso di tutti i condomini. Nulla vieta però che venga affidato solo ad una parte ben determinata di questi. In tale evenienza saremo in presenza di un condominio parziario la cui responsabilità ed obblighi di gestione ricadranno solo sui partecipanti allo stesso.

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