Installazione dell’autoclave

dalla Redazione de “Il Condominio Nuovo”


Fino a poco tempo fa era solito ritenere che la realizzazione di un impianto di autoclave fosse una innovazione e, pertanto, la relativa delibera di installazione fosse soggetta all’approvazione di una maggioranza qualificata. Innovazione, tra l’altro, non necessaria, per cui permetteva a chi non avesse approvato la relativa delibera di essere esonerato dalle spese. Non solo, ma dovendo necessariamente essere realizzata su di un suolo comune, anche la modifica di destinazione di detto suolo contribuiva alla definizione di innovazione della relativa delibera, che come tale andava approvata con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136 c.c.

La scarsità di acqua per fornitura idrica e la penuria della stessa, in particolar modo nelle grandi città, ha modificato profondamente la considerazione in ordine alla ritenuta innovazione, facendola degradare e ponendola in linea con tutti gli altri lavori straordinari (Cass. sent. 2746/1989).

Ciò significa che non occorreranno maggioranze speciali per la relativa delibera bensì quelle ordinarie.

Diverso è invece il caso in cui la delibera decida l’installazione in ambienti già destinati ad altro uso. In tal caso, trattandosi comunque di una modifica di destinazione spesso addirittura prevista anche nel regolamento di condominio, è necessario modificare la destinazione prevista nel regolamento stesso, ovvero, prima approvare la modifica con apposita deliberazione dell’assemblea appositamente convocata e, poi, procedere con la deliberazione in ordine all’installazione della nuova autoclave.

Sempre in tema di autoclave deve ricordarsi che anche un singolo condòmino può installarne una per una sua propria utilità, naturalmente senza danneggiare i diritti degli altri condòmini: «L’installazione, nel seminterrato di un fabbricato condominiale, di un’autoclave autonoma, da parte del singolo condomino, per il sollevamento dell’acqua in favore del suo appartamento non costituisce – di per sé – innovazione ma semplice modificazione della cosa comune in quanto tale, rientrante nel potere di modifica spettante ad ogni singolo condomino ove non precluda agli altri condòmini la possibilità di utilizzare la cosa comune e non alteri la destinazione della stessa,mentre le spese relative restano esclusivamente a carico del condomino procedente».


Tratto dalla sezione “Attualità” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *