Avv. Rodolfo Cusano – “Il condominio Nuovo”
L’art. 1137 c.c. testualmente cita : “ Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione non sia ordinata dall’autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti”. Sulla base di questa disposizione si è ritenuto che ben può l’assemblea derogare dai criteri normativamente previsti quando approva una singola spesa, rimanendo al condomino dissenziente la possibilità di impugnare (Cass. 1726/1966) detto deliberato, davanti all’autorità giudiziaria, nei trenta giorni dall’assemblea o dalla notifica del verbale, se assente.
Ma ciò che più importa è sapere se l’assemblea gode del potere di derogare dalle tabelle già esistenti. Possono cioè i condomini fissare criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento di condominio in assemblea a maggioranza? La risposta è no. Infatti, è proprio l’art. 1135 c.c. a circoscrivere le competenze dell’assemblea alla verifica ed applicazione concreta dei criteri fissati dalla legge. Salvo chiaramente che la delibera venga presa all’unanimità dai partecipanti al condominio.
Infatti, l’art. 1123 c.c. in relazione ai criteri di ripartizione delle spese condominiali conclude con l’espressione “salva diversa convenzione”.
Tale espressione significa che i regolamenti di condominio possono stabilire che alcune o tutte le spese debbano essere ripartite in modo diverso da quello previsto dalla legge e si applicano fino a quando non saranno modificati. Con la conseguenza che, eventuali delibere adottate senza la prescritta unanimità saranno nulle e la nullità potrà essere fatta valere dai condomini dissenzienti in ogni tempo. Infatti, solo con una delibera votata all’unanimità è possibile una convenzione diversa: addirittura con quest’ultima è possibile anche escludere qualcuno dalle spese in virtù dell’autonomia contrattuale che comunque spetta ad ogni persona (Cass. 6844/1988).
Tratto dalla rubrica “Dottrina“ “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.