Lo scorso mese l’assemblea ha approvato il rendiconto condominiale per la gestione dell’anno precedente.
Io ed alcuni altri condòmini ci siamo astenuti perché non eravamo convinti di alcune voci di spesa, meglio della loro ripartizione.
Abbiamo, quindi, chiesto all’amministratore di fornirci alcuni documenti e siamo arrivati alla conclusione che c’era un errore.
In pratica una voce della manutenzione dell’ascensore era stata ripartita secondo i millesimi di proprietà e non secondo il criterio indicato dall’art. 1124 c.c.
Ho domandato all’amministratore delle spiegazioni e lui mi ha detto che effettivamente è stata una svista. Al ché gli ho chiesto di riconvocare una nuova assemblea per deliberare nuovamente ma lui mi ha detto che per il rendiconto condominiale non è possibile: in pratica secondo lui o ci dobbiamo rivolgere ad un giudice oppure le cose restano così come sono.
Io non sono tanto convinto, secondo voi ha ragione?
La deliberazione di approvazione del rendiconto è una delibera come qualunque altra; come quella di nomina dell’amministratore, come quella di approvazione del regolamento o di lavori di manutenzione, ecc. ecc.
L’unica sostanziale differenza sta nel fatto che essa approva la gestione complessiva annuale di un condominio e nei fatti l’operato dell’amministratore mandatario. Ma se quanto approvato contiene degli errori, nulla vieta che chi ha approvato possa ritornare sui propri passi.
In termini tecnici non si tratta di niente di diverso da una semplice sostituzione di delibera. Anzi, di più, in alcuni casi se si presentano profili di illegittimità è bene provvedere tempestivamente alla sostituzione del deliberato.
La norma di riferimento di questa valutazione è rappresentata dall’art. 2377, ottavo comma, c.c., che recita:
“L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.
La norma è dettata in materia societaria ma è pacifica la sua applicazione, in via analogica, al condominio.
Come dire: la sostituzione impedisce l’annullamento se la nuova delibera è conforme alla legge e se c’è una controversia in atto che accerti l’illegittimità della delibera sostituita, le spese legali vanno a carico del condominio.
Quindi è bene, in casi del genere, agire tempestivamente e prima dell’impugnazione (che dev’essere preceduta da un tentativo di mediazione).
Se l’amministratore non ne vuole sapere possono essere sempre i condòmini fare richiesta di convocazione, autoconvocandosi nel caso di mancata risposta dell’amministratore, e quindi deliberare la correzione del rendiconto indicando il criterio che l’amministratore dovrà poi applicare.
Avv. Alessandro Gallucci
Fonte http://www.condominioweb.com/annullare-lapprovazione-del-rendiconto.12040#ixzz3jWWGiaZn
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