La vignetta di Anto Sullo del 12/02/2016.
Come “schiodare” l’amministratore…
Con l’ultima riforma del condominio sono aumentate le fattispecie di revoca dell’amministratore per giusta causa.
Come stabilito dal nuovo articolo 1129, comma 11la revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina o con le modalità previste dal regolamento di condominio, in qualsiasi momento.
La revoca può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, se non rende il conto della sua gestione o in caso di gravi irregolarità,come previsto dal quarto comma dell’articolo 1131 (notizia all’assemblea di azione proposta da terzi).
Nel caso poi di gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma dello stesso articolo 1129 (mancata apertura ed utilizzazione del conto intestato al condominio), anche il singolo condomino può convocare l’assemblea per far revocare il mandato all’amministratore.
L’amministratore revocato a sua insaputa
Quando l’amministratore può essere revocato
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