La decisione del Comune di Rimini di destinare cortili e giardini condominiali al gioco dei bambini e allo svago degli anziani si spinge più in là di quella già adottata da Milano, che si limita a esortare il libero accesso dei bambini ai cortili condominiali. A Rimini invece lo prevedono espressamente.
La decisione del comune di Rimini di destinare cortili e giardini condominiali al gioco dei bambini e allo svago degli anziani ha fatto notizia. Non si tratta, però, del primo caso in cui un’amministrazione comunale cerca di favorire il gioco all’aperto dei piccoli. Il regolamento di polizia urbana del comune di Milano all’art. 83 bis recita infatti: «Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali».
Secondo quanto si può leggere sul sito del Comune, la città di Rimini si è spinta più in là. La formula adottata dal Comune di Rimini, infatti, sembra essere la seguente: «Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali che, in tempo diurno, non possono avere durata superiore a ore quattro». Dunque, il gioco dei bambini a Rimini deve essere consentito e non soltanto favorito, come a Milano. Se ne ricava per tanto che, mentre il comune di Milano si limita a esortare il libero accesso dei bambini ai cortili condominiali, il comune di Rimini lo prevede espressamente. Di conseguenza, nella città romagnola i regolamenti di condominio che dovessero vietare i giochi in cortile sarebbero d’ora innanzi contrari al Regolamento di polizia urbana.
I regolamenti comunali sono fonti del diritto e, dunque, possono vietare condotte o imporne altre. Essi sono legittimi a condizione che non contrastino con norme di rango superiore come le leggi dello Stato. Il cittadino che ritiene illegittimo il contenuto di una norma regolamentare può impugnarla davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR). Da notare che, mentre solo alcune amministrazioni locali si sono fatte promotrici del diritto dei bambini ad utilizzare gli spazi aperti dei condomini, la legge dello Stato ha dato libero accesso agli animali domestici negli edifici condominiali. Infatti, l’art. 1138 del codice civile, come modificato dalla riforma del 2012, stabilisce che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
scritto da Claudia Balzarini, avvocato, autrice della Rubrica “Il Legale” su Famiglia Cristiana qui il link dell’articolo originale









