Dalla Redazione de “Il condominio Nuovo”
Quali sono i rimedi sostanziali e processuali previsti dal nostro ordinamento in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali?
Il primo comma dell’articolo 63 disp. att. c.c. concede all’amministratore un mezzo rapido, sicuro ed efficace per il recupero dei contributi dovuti dai singoli condòmini sulla base dello stato di ripartizione delle spese. Tale mezzo è rappresentato dal decreto di ingiunzione, il quale è un ordine di pagamento emesso dal giudice nei confronti del condòmino moroso. In generale, il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo solo allo scadere dei termini per l’opposizione, ma nel caso di specie il legislatore, nel rispetto delle esigenze economiche dell’ente condominiale, ha stabilito l’immediata esecutività del suddetto decreto. All’atto pratico, ciò significa che nel caso in cui la morosità persista, il condominio potrà soddisfarsi immediatamente sui beni del debitore nonostante l’eventuale opposizione, salvo che l’esecutività del decreto non venga sospesa dal giudice.
Le condizioni indispensabili affinché l’amministratore possa ottenere l’ingiunzione di pagamento sono:
– lo stato di ripartizione delle spese;
– l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
In mancanza di tali adempimenti, non può parlarsi di credito certo, liquido ed esigibile e non può concedersi decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha stabilito che con la delibera di approvazione del bilancio preventivo e del suo riparto può chiedersi il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo anche dopo l’anno cui il bilancio preventivo si riferisce e fino a quando non verrà approvato il consuntivo.
Ai sensi dell’articolo 63, comma 3, disp. att. c.c., in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Affinché l’amministratore possa sospendere l’erogazione di servizi comuni sono necessari, quindi, i seguenti presupposti:
– che i detti servizi siano suscettibili di utilizzazione separata;
– che la morosità si sia protratta per almeno sei mesi.
Con la riforma introdotta dalla L. 220/2012 è venuta meno la necessità che vi sia apposita autorizzazione nel regolamento di condominio.
Per servizi comuni suscettibili di godimento separato devono intendersi quei servizi che possono essere inibiti al singolo condòmino, senza danneggiare gli altri: si potrà impedire al condòmino moroso l’accesso alla piscina, ma non sarà possibile, per privarlo del riscaldamento, spegnere l’impianto centralizzato.
Tratto dalla rubrica “Focus” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.









