Redazione “IlCondominioNuovo”
E’ possibile modificare un regolamento condominiale sia esso assembleare o contrattuale?
In merito al regolamento condominiale di tipo assembleare, a norma del secondo comma dell’articolo 1138 c.c., ogni condòmino può prendere l’iniziativa per la revisione del regolamento assembleare già esistente, il quale può essere modificato con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c., quindi con la stessa maggioranza prevista per la sua adozione.
Diversamente per quanto concerne il regolamento di tipo contrattuale, se è pacifico che l’assemblea può in ogni tempo deliberare con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c. su materie non disciplinate dal regolamento condominiale, integrando il contenuto dello stesso, più controverso è se essa possa esercitare uguale diritto in caso di modifica o soppressione di un articolo contenuto in un regolamento contrattuale o, per meglio dire, controverso è se, per la legittimità della delibera, è sufficiente la maggioranza oppure è necessaria l’unanimità dei consensi. A tal fine, tenendo conto soprattutto dei ripetuti interventi della Suprema Corte, si può operare la seguente distinzione.
Le norme del regolamento contrattuale attinenti l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni e quelle che regolano la convocazione dell’assemblea (cd. contenuto necessario), anche se inserite in un regolamento contrattuale, mantengono pur sempre una natura regolamentare e, quindi sono modificabili dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136 c.c. secondo comma.
Le norme di natura strettamente contrattuale, invece, le quali incidono nella sfera dei diritti e degli obblighi propri di ciascun condòmino in modo tale da determinare la misura della loro portata rispetto a quella degli altri condòmini costituiscono (ad esempio, le norme che contemplano un regime di ripartizione delle spese differente da quello legale) costituiscono un vincolo negoziale che non può essere sciolto o modificato senza il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Tratto dalla sezione “Focus” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.









