Il licenziamento del portiere e la soppressione del servizio

Redazione Il Condominio Nuovo


In un condominio intendono procedere al licenziamento del portiere e si pongono il problema di cosa deve decidere l’assemblea e se invece può solo l’amministratore provvedere al riguardo. Si chiede altresì se è necessaria la soppressione del servizio?

La domanda riguarda diverse problematiche. Andiamo con ordine:

1- la lettera di licenziamento è atto che spetta all’amministratore, come la sottoscrizione del contratto di lavoro in caso di nuova assunzione. Sarà sempre opportuno però che l’amministratore sottoponga previamente la questione all’assemblea onde evitare successivi problemi.

2- se, invece, si deve procedere all’abolizione del servizio bisogna tener presente che la relativa delibera va presa con le ordinarie maggioranze previste per la validità delle assemblee in I e II convocazione, in quanto non trattasi di innovazione. Nel caso, invece, che tale servizio sia previsto dal regolamento di condominio, sarà necessaria la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. – II comma – e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

In realtà la questione non è del tutto pacifica, perché una diversa giurisprudenza, argomentando sulla logica conseguenza relativa alla decisione di abolire il servizio e cioè quella di una diversa destinazione dei locali adibiti a casa del portiere, nonché della stessa portineria, ritiene trattarsi di atti che comunque eccedono l’ordinaria amministrazione, per cui accorerebbe pur sempre la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. – V comma – e cioè la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio.

Sul punto, per evitare questioni ed errori, si consiglia di adottare due distinte deliberazioni: la prima in ordine al servizio di portierato; la seconda in ordine alla nuova destinazione da dare ai locali. Ricordi sempre l’amministratore che nel caso eccezionale in cui l’assemblea decidesse di alienare l’immobile prima occupato dal portiere, sarà necessaria l’unanimità dei consensi manifestata per iscritto.


Tratto dalla rubrica “FOCUS” de Il Condominio Nuovo. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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