Redazione “IlCondominioNuovo“
Il condomino che realizza lavori all’interno della propria abitazione senza il preventivo consenso del condominio o dell’autorizzazione dell’amministratore previsto quale obbligatorio dal regolamento contrattuale è tenuto alla riduzione in pristino di quanto realizzato?
Autorizzazione dell’amministratore quale obbligo meramente procedimentale.
In tema di regolamento condominiale di natura contrattuale e violazione degli obblighi regolamentari, il condomino che esegue opere di ristrutturazione della propria unità immobiliare, non vietate e comunque legittime, senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore, così come specificato dal regolamento condominiale, viola una norma di natura procedimentale, con la conseguenza che il condominio (o il singolo condomino) può chiedere solamente il risarcimento del danno subito per la violazione del regolamento e non anche la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Cass. 05/11/2010 N. 22596
Tratto dalla rubrica “Domande e Risposte” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.